(all. 1 - art. 1)
                             CONVENZIONE
   Visto il testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista   la   convenzione   per   la   concessione   alla   RAI   -
Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare
di  programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica del 1  agosto 1988,  n.  367,
in prosieguo denominata "convenzione principale";
   Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
   Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
   Considerato  che,  nell'interesse  e su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la RAI  -  Radiotelevisione  italiana  ha
continuato  a  fornire  i  servizi  di cui all'art. 19 della legge n.
103/1975 dopo il 31 gennaio 1989, data di scadenza  della  precedente
convenzione  approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1985, n. 446;
   Ritenuto necessario definire in questa sede i  rapporti  derivanti
dalla prestazione dei servizi di cui al punto precedente;
   Considerato   inoltre  l'interesse  per  il  Governo  italiano  di
diffondere la lingua e la cultura italiana anche attraverso  la  rete
televisiva europea Euronews;
   Sentito   il   Cosiglio   superiore  tecinco  delle  poste,  delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
   Sentito  il   consiglio   di   amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni;
                                 Tra
la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,  cod.  fiscale  n.
80407020589, nella persona dell'on. Fabio Fabbri, Sottosegretario  di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  la  RAI -
Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  codice  fiscale  n.  00709370589,
societa'  di  interesse  nazionale  con  sede  sociale in Roma, nelle
persone del presidente prof. Walter Pedulla' e del direttore generale
dott. Gianni Pasquarelli,
              Si conviene e si stipula quanto appresso:
                               Art. 1.
   Ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 14 aprile 1975,  n.
103,   la  RAI  si  impegna  a  predisporre  programmi  televisivi  e
radiofonici, destinati a stazioni rediofoniche e televisive di  altri
Paesi, diretti alla diffusione e alla conoscenza della lingua e della
cultura  italiana nel mondo, con riguardo anche ai vari aspetti della
vita italiana.
                               Art. 2.
   Entro il  mese  di  luglio  di  ciascun  anno  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri impartira' alla RAI le direttive inerenti al
piano annuale dei programmi radiotelevisivi, di cui all'art.  1,  che
dovra'  essere  trasmesso  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
entro il mese di novembre  di  ciascun  anno,  per  la  durata  della
presente convenzione.
   Detto  piano  conterra'  anche l'indicazione delle stazioni estere
alle quali si propone di inviare i programmi.
   La presidenza del Consiglio dei Ministri  comunichera'  alla  RAI,
entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali
osservazioni al piano stesso.
   Detto  piano,  che  varra'  per  l'anno  successivo, dovra' essere
iviato alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
   La  RAI  si impegna a conservare ed a mettere a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la  visione  e  l'ascolto,
ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi spediti almeno
nel  trimestre  precedente, affinche' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri possa formulare suggerimenti e verificare  l'attuazione  del
piano in corso.
   Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrera' altresi'
alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  una  relazione  sui
programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili
aggiornati riguardanti l'ascolto ed il gradimento  dei  programmi  ed
eventuali  suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni
interessate.
                               Art. 3.
   A titolo di rimborso dell'onere derivante  dalle  trasmissioni  di
cui  all'art. 1, la RAI percepira', per ciascuna ora di trasmissione,
le somme seguenti:
    produzione TV a colori  . . . . . . . . . . . .     L. 43.687.000
    copia colori VCR7 . . . . . . . . . . . . . . .     "     739.000
    produzione radiofonica  . . . . . . . . . . . .     "   4.769.000
    copia programmi radiofonici . . . . . . . . . .     "      81.000
   Ai  suddetti  costi  si  dovranno  sommare  eventuali  oneri   per
occupazione  del  tempo  di  antenna dei trasmettitori stranieri, per
l'affitto dei circuiti di collegamento  (cavo,  ponte  radio,  satel-
lite),  per  diritti  d'autore, diritti connessi ed affini, per spese
tecniche relative ad eventuali integrazioni dei programmi,  intese  a
valorizzare  aspetti  della  vita delle comunita' locali, nonche' per
eventuali iniziative volte alla  divulgazione  dei  programmi  e  per
indagini sull'ascolto e sul gradimento dei programmi stessi.
   Gli   importi   di   cui   al   precedente   comma   non  potranno
complessivamente superare la somma corrispondente al  15%  dell'onere
totale della presente convenzione.
   Per  le  spese  relative  alla diffusione dei programmi nelle aree
dell'America  settentrionale   e   dell'America   centro-meridionale,
sostenute   dagli   uffici  della  RAI  Corporation  di  New  York  e
Montevideo, viene riconosciuto un contributo annuo di L. 766.000.000.
   Per le spese relative alla trasmissione di programmi  e  notiziari
attinenti  alla  lingua  ed  alla cultura italiana sulla rete europea
"Euronews", viene riconosciuta alla RAI la somma annua  di  lire  1,5
miliardi.  La  RAI  rimettera'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, entro il mese di aprile di ogni anno, la  dichiarazione  di
quietanza  rilasciata  dalla  "Euronews",  unitamente  all'elenco dei
programmi e  notiziari  predisposti  in  lingua  italiana  nel  corso
dell'anno precedente.
                               Art. 4.
   La  RAI  rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una
fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti  legali
e  corredata  dalla  distinta  dei programmi realizzati con specifica
indicazione della durata di ciascuno di essi nel corso dell'anno.
   I  conseguenti  rapporti  finanziari  sono  definiti  ai sensi del
penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
                               Art. 5.
   La Presidenza del Consiglio dei Ministri per  gli  adempimenti  di
competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potra'
avvalersi   di   un   comitato  tecnico-amministrativo,  composto  da
funzionari della stessa Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministero   degli   affari   esteri,  del  Ministero  delle  poste  e
telecomunicazioni e del  Ministero  del  tesoro,  alle  cui  riunioni
potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI.
                               Art. 6.
   I  costi orari di cui all'art. 3 sono soggetti ad aggiornamento ed
a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle
eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:
    per i costi delle prestazioni di personale e  professionali,  che
vengono  concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il
numero  indice  mensile   dei   tassi   delle   retribuzioni   orarie
contrattuali nell'industria-impiegati;
    per   il   costo   dei   materiali   di  esercizio,  che  vengono
conseguentemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice
mensile dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale.
   Gli  indici  saranno   dedotti   dai   bollettini   ISTAT   o   da
certificazioni  dell'Istituto  medesimo,  con  riferimento ai mesi di
dicembre.
                               Art. 7.
   A garanzia degli obblighi assunti con la presente  convenzione  la
RAI  deve costituire alla data di entrata in vigore della convenzione
medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale
di L. 180.000.000 in numerario o in titoli dello Stato  o  equiparati
al loro valore nominale.
   Qualora  il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di
prelievi effettuati a titolo  di  penalita'  o  per  qualsiasi  altra
ragione, la Societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese
dalla data della notificazione del prelievo.
   Gli  interessi  della  somma  depositata  sono  di spettanza della
Societa' concessionaria.
                               Art. 8.
   Le parti contraenti si impegnano a  risolvere  in  via  amichevole
tutte  le  controversie che dovessero insorgere in applicazione della
presente convenzione.
   In caso di mancato accordo si procede alla nomina di  un  collegio
arbitrale di tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti
e  uno  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  tra  i magistrati
amministrativi.
   Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, la Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri  potra'  comminare  l'applicazione  alla
Societa'  di  una  penalita'  per  l'ammontare  da  un  minimo  di L.
18.000.000 ad un massimo di L. 180.000.000  per  ciascuna  infrazione
riscontrata.
   La  suddetta  penalita'  non  esonera  la  societa'  da  eventuale
responsabilita' verso terzi.
   Il  pagamento  della  penalita'  suindicata deve essere effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
   Trascorso  inutilmente  tale  termine,  gli  importi  dovuti  sono
prelevati  dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' ai sensi
dell'art. 7, che deve essere reintegrato nei termini  previsti  dallo
stesso articolo.
                               Art. 9.
   Per  tutto  quanto non previsto nella presente convenzione valgono
le norme di cui alla legge 14 aprile  1975,  n.  103,  nonche'  della
convenzione principale in quanto applicabili.
                              Art. 10.
   Ai  sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore
aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi effettuati dalla concessionaria e'
a carico delle Amministrazioni dello  Stato  richiedenti,  mentre  le
spese  contrattuali  della  presente  convenzione sono a carico della
Societa' concessionaria.
                              Art. 11.
   Per il periodo dal 1  febbraio 1989  fino  all'entrata  in  vigore
della   presente  convenzione,  i  rapporti  tra  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  e  la  RAI   relativi   all'oggetto   della
convenzione   stessa,   sono   regolati  dalla  normativa  precedente
approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 446  del  10
giugno  1985,  con  il  riconoscimento  degli  interessi nella misura
legale.
                              Art. 12.
   La presente convenzione avra'  decorrenza  dal  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e scadenza pari a
quella  della  convenzione  principale  e  sara'  rinnovabile  per un
periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.
   La presente convenzione sara' approvata con decreto del Presidente
della  Repubblica  e  la  sua  validita'  e'   subordinata   a   tale
approvazione.
    Roma, 4 novembre 1992
            Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
                     Il Sottosegretario di Stato
                               FABBRI
               Per la RAI - Radiotelevisione italiana
                                              Il presidente: PEDULLA'
Il direttore generale: PASQUARELLI
  Registrato  all'ufficio  del  registro  atti  privati  di Roma il 4
novembre 1992 al n. C/48166