CONVENZIONE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 1988, n. 367, in prosieguo denominata "convenzione principale"; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Considerato che, nell'interesse e su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la RAI - Radiotelevisione italiana ha continuato a fornire i servizi di cui all'art. 19 della legge n. 103/1975 dopo il 31 gennaio 1989, data di scadenza della precedente convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1985, n. 446; Ritenuto necessario definire in questa sede i rapporti derivanti dalla prestazione dei servizi di cui al punto precedente; Considerato inoltre l'interesse per il Governo italiano di diffondere la lingua e la cultura italiana anche attraverso la rete televisiva europea Euronews; Sentito il Cosiglio superiore tecinco delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fiscale n. 80407020589, nella persona dell'on. Fabio Fabbri, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale n. 00709370589, societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma, nelle persone del presidente prof. Walter Pedulla' e del direttore generale dott. Gianni Pasquarelli, Si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a predisporre programmi televisivi e radiofonici, destinati a stazioni rediofoniche e televisive di altri Paesi, diretti alla diffusione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, con riguardo anche ai vari aspetti della vita italiana. Art. 2. Entro il mese di luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri impartira' alla RAI le direttive inerenti al piano annuale dei programmi radiotelevisivi, di cui all'art. 1, che dovra' essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di novembre di ciascun anno, per la durata della presente convenzione. Detto piano conterra' anche l'indicazione delle stazioni estere alle quali si propone di inviare i programmi. La presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso. Detto piano, che varra' per l'anno successivo, dovra' essere iviato alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La RAI si impegna a conservare ed a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la visione e l'ascolto, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi spediti almeno nel trimestre precedente, affinche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e verificare l'attuazione del piano in corso. Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrera' altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto ed il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate. Art. 3. A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 1, la RAI percepira', per ciascuna ora di trasmissione, le somme seguenti: produzione TV a colori . . . . . . . . . . . . L. 43.687.000 copia colori VCR7 . . . . . . . . . . . . . . . " 739.000 produzione radiofonica . . . . . . . . . . . . " 4.769.000 copia programmi radiofonici . . . . . . . . . . " 81.000 Ai suddetti costi si dovranno sommare eventuali oneri per occupazione del tempo di antenna dei trasmettitori stranieri, per l'affitto dei circuiti di collegamento (cavo, ponte radio, satel- lite), per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, per spese tecniche relative ad eventuali integrazioni dei programmi, intese a valorizzare aspetti della vita delle comunita' locali, nonche' per eventuali iniziative volte alla divulgazione dei programmi e per indagini sull'ascolto e sul gradimento dei programmi stessi. Gli importi di cui al precedente comma non potranno complessivamente superare la somma corrispondente al 15% dell'onere totale della presente convenzione. Per le spese relative alla diffusione dei programmi nelle aree dell'America settentrionale e dell'America centro-meridionale, sostenute dagli uffici della RAI Corporation di New York e Montevideo, viene riconosciuto un contributo annuo di L. 766.000.000. Per le spese relative alla trasmissione di programmi e notiziari attinenti alla lingua ed alla cultura italiana sulla rete europea "Euronews", viene riconosciuta alla RAI la somma annua di lire 1,5 miliardi. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di aprile di ogni anno, la dichiarazione di quietanza rilasciata dalla "Euronews", unitamente all'elenco dei programmi e notiziari predisposti in lingua italiana nel corso dell'anno precedente. Art. 4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti legali e corredata dalla distinta dei programmi realizzati con specifica indicazione della durata di ciascuno di essi nel corso dell'anno. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Art. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione potra' avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero del tesoro, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI. Art. 6. I costi orari di cui all'art. 3 sono soggetti ad aggiornamento ed a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti: per i costi delle prestazioni di personale e professionali, che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni orarie contrattuali nell'industria-impiegati; per il costo dei materiali di esercizio, che vengono conseguentemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale. Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo, con riferimento ai mesi di dicembre. Art. 7. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 180.000.000 in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la Societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della Societa' concessionaria. Art. 8. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi. Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potra' comminare l'applicazione alla Societa' di una penalita' per l'ammontare da un minimo di L. 18.000.000 ad un massimo di L. 180.000.000 per ciascuna infrazione riscontrata. La suddetta penalita' non esonera la societa' da eventuale responsabilita' verso terzi. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' ai sensi dell'art. 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo. Art. 9. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' della convenzione principale in quanto applicabili. Art. 10. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle Amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della Societa' concessionaria. Art. 11. Per il periodo dal 1 febbraio 1989 fino all'entrata in vigore della presente convenzione, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI relativi all'oggetto della convenzione stessa, sono regolati dalla normativa precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 10 giugno 1985, con il riconoscimento degli interessi nella misura legale. Art. 12. La presente convenzione avra' decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e scadenza pari a quella della convenzione principale e sara' rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale. La presente convenzione sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione. Roma, 4 novembre 1992 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato FABBRI Per la RAI - Radiotelevisione italiana Il presidente: PEDULLA' Il direttore generale: PASQUARELLI Registrato all'ufficio del registro atti privati di Roma il 4 novembre 1992 al n. C/48166