Art. 10.
  1. Per i veicoli e trasporti  eccezionali,  le  prefetture  possono
dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli
enti   proprietari   e  concessionari  delle  strade  interessate  al
transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed
indifferibili, secondo le stesse modalita' gia' fissate agli articoli
5, 6 e 7.