Art. 11.
  1. Il trasporto delle merci  pericolose  comprese  nella  classe  1
della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del nuovo codice della
strada,  approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
vietato comunque, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima
del  veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal 4 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni  venerdi'
alle ore 24 della domenica successiva.
  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione.