Art. 11. 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 4 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione.