Art. 12. 1. Le prefetture attueranno, ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1992 Il Ministro: MERLONI