Art. 12.
  1. Le prefetture attueranno, ai sensi degli articoli 5, comma 1,  e
6,  comma  1,  del  nuovo  codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  le  direttive  contenute  nel
presente   decreto   e   provvederanno   a   darne   conoscenza  alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente od associazione interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: MERLONI