Art. 3. 1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti; b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni, purche' contrassegnati con l'emblema "PT" in lettere nere su disco giallo, nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore; i) che effettuano esclusivamente servizio di ristoro a bordo agli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; l) che trasportano forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di idonea documentazione; m) che trasportano esclusivamente: m,1) giornali, quotidiani e periodici; m,2) prodotti per uso medico; m,3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purche' muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.