Art. 4.
  1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi,  purche'  muniti  di
autorizzazione  prefettizia e di cartelli indicatori di colore verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa
in  nero  la lettera "a" minuscola di altezza pari 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro:
    a) i veicoli adibiti al trasporto di  prodotti,  quali  frutta  e
ortaggi  freschi,  carni  e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati alla macellazione o provenienti  dall'estero,  latticini  e
derivati freschi del latte, sementi vive e altri prodotti che, per la
loro  intrinseca  natura  o  per fattori climatici e stagionali, sono
soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto  necessitano  di  un
tempestivo  trasferimento  dai  luoghi  di  produzione  a  quelli  di
deposito o vendita;
    b) i veicoli adibiti al trasporto di cose per  casi  di  assoluta
necessita' ed urgenza.