Art. 4. 1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di autorizzazione prefettizia e di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini e derivati freschi del latte, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita; b) i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta necessita' ed urgenza.