Art. 6.
  1. Per i veicoli di cui al punto b) dell'art. 4,  le  richieste  di
autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono essere inoltrate, in
tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la
quale, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in  relazione
alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare
il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a)  il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a  piu'  targhe
e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere il
trasporto in piu' parti;
    c) le localita' di partenza e  di  arrivo,  nonche'  il  percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche  e  le  modalita'
gia' specificate all'art. 5, comma 1, punto e.