Art. 8.
  1. Per i veicoli ed  i  trasporti  definiti  eccezionali  ai  sensi
dell'art.  10  del  nuovo  codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  il  calendario  dei  divieti  di
circolazione, di cui all'art. 1 e' integrato con i seguenti ulteriori
periodi:  dal 4 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni
venerdi' alle ore 24 della domenica successiva.