Art. 8. 1. Per i veicoli ed i trasporti definiti eccezionali ai sensi dell'art. 10 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1 e' integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 4 giugno al 24 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva.