Art. 9.
  1. L'estensione di divieto di cui all'art. 8 non si applica  per  i
veicoli:
    a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti o di
emergenza  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti;
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c)  utilizzati  dagli  enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
"Servizio  Nettezza  Urbana"  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano
il  servizo  "smaltimento  rifiuti"  purche'   muniti   di   apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
    e)  appartenenti  al  Ministero  delle poste e telecomunicazioni,
purche' contrassegnati con l'emblema "PT" in lettere  nere  su  disco
giallo,  nonche'  quelli  di  supporto,  purche'  muniti  di apposita
documentazione   rilasciata   dal    Ministero    delle    poste    e
telecomunicazioni;
    f)  del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti al trasporto di carburanti e  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo.