Art. 9. 1. L'estensione di divieto di cui all'art. 8 non si applica per i veicoli: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti; b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonche' quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizo "smaltimento rifiuti" purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni, purche' contrassegnati con l'emblema "PT" in lettere nere su disco giallo, nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo.