IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201; Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entita' della spesa prevista sul capitolo 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi per la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalita', nonche' programmi di informazione associata"; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 1599 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorita' indicati nei successivi commi. 2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da unioni nazionali di associazioni riconosciute di produttori agricoli per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalita', nonche' programmi di informazione associata. 3. Saranno finanziati i programmi di formazione ed informazione che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalita' della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e, comunitaria e, prioritariamente, quelli presentati in comune da piu' unioni di associazioni dello stesso settore produttivo, nonche' quelli che presentano maggior carattere di novita'. 4. Le percentuali di contributo saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo dell'80%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia.