AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. E' assegnato alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75, 10 e 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e in altri comuni (( e province )) delle medesime regioni che saranno individauti con delibera della giunta regionale competente, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel comune di Alghero. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente di ciascuna regione, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita' ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza. 3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione (( e pulizia )) degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento ed alla assistenza e riparazione di danni subiti da privati cittadini.