AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  E'  assegnato  alle  regioni  Toscana,  Piemonte  e Sardegna un
contributo  straordinario,  rispettivamente  di  lire  75,  10  e   5
miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma
urgenza  conseguenti  agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e
ottobre 1992 nei comuni delle  province  di  Firenze,  Arezzo,  Pisa,
Torino,  Alessandria,  Asti, Cuneo e in altri comuni (( e province ))
delle medesime regioni che saranno  individauti  con  delibera  della
giunta  regionale  competente, da adottarsi entro cinque giorni dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e  nel  comune  di
Alghero.
  2.  Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate, con decreto
del  presidente  di  ciascuna  regione,  previa  deliberazione  della
giunta,   alla   integrazione   dei   bilanci  delle  amministrazioni
provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di  rispettiva
competenza,  diretti  alla  salvaguardia  della  pubblica  e  privata
incolumita' ed indispensabili ad evitare  il  ripetersi  di  analoghe
situazioni di emergenza.
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  2  sono  finalizzati  alla
riparazione dei danni subiti dalle  infrastrutture  viarie,  idriche,
fognarie, igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione (( e pulizia
))  degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle
sezioni idriche e delle opere di contenimento ed  alla  assistenza  e
riparazione di danni subiti da privati cittadini.