Art. 1-bis.
(( 1. I benefici previsti dall'ordinanza n. 2307/FPC del Ministro  ))
(( per il coordinamento della protezione civile del 4 novembre     ))
(( 1992    (a),    pubblicata nella    Gazzetta Ufficiale    n.    ))
(( 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti   ))
(( che hanno subito danni indennizzabili.                         ))
 
             (a)  L'ordinanza  n.  2307/FPC  del  Ministro   per   il
          coordinamento    della   protezione   civile   dispone   la
          "Sospensione di  taluni  termini  in  favore  dei  soggetti
          colpiti  dagli  eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre
          1992 nella regione Toscana".