Art. 1-bis. (( 1. I benefici previsti dall'ordinanza n. 2307/FPC del Ministro )) (( per il coordinamento della protezione civile del 4 novembre )) (( 1992 (a), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. )) (( 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti )) (( che hanno subito danni indennizzabili. ))
(a) L'ordinanza n. 2307/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la "Sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1992 nella regione Toscana".