Art. 2.
  1. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di
lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere e' posto a carico
del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10
luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
agosto 1982, n. 547 (a).
 
             (a)  Il  D.L.  n.  428/1982 reca: "Misure urgenti per la
          protezione civile".