(all. 1 - art. 1)
                             CONVENZIONE
   Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana;
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
   Vista   la   convenzione   per   la   concessione   alla   RAI   -
Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare
di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva  con
decreto del Presidente della Repubblica del 1  agosto 1988, n. 367 in
prosieguo denominata "convenzione principale";
   Sentito   il   Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste,  delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
   Sentito  il   consiglio   di   amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni;
                                 Tra
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  codice  fiscale  n.
80407020587 - nella persona dell'on. Nino Cristofori, sottosegretario
di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  la  RAI  -
Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  -  codice  fiscale  00709370589 -
societa' di interesse nazionale  con  sede  sociale  in  Roma,  nella
persona  del  presidente  dott. Enrico Manca e del direttore generale
dott. Gianni Pasquarelli,
              Si conviene e si stipula quanto appresso:
                               Art. 1.
   Ai sensi dell'art. 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975,  n.
103,  la  RAI  si  impegna  ad  effettuare trasmissioni televisive in
lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per  le
popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e di Gorizia.
   I  programmi  dovranno  avere  contenuto  informativo, artistico e
culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.
                               Art. 2.
   I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi per
mezzo  di  impianti  installati  appositamente  sulle  infrastrutture
esistenti riportate nell'allegato.
                               Art. 3.
   La  RAI  si  impegna ad effettuare un numero di 208 ore annuali di
trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola  in  4
ore settimanali.
                               Art. 4.
   La  RAI  predispone  il piano di massima dei programmi, che verra'
inoltrato, entro il mese di ottobre, alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  affinche'  la  stessa  Presidenza possa verificarne la
rispondenza alle finalita'  previste  dalla  legge  n.  103/1975  con
particolare  riferimento  alle  esigenze specifiche delle popolazioni
interessate.
   La Presidenza del Consiglio dei Ministri  comunichera'  alla  RAI,
entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali
osservazioni al piano stesso.
   Allo  stesso scopo la RAI mettera' a disposizione della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  ogni  volta  che  questa  ne   faccia
richiesta,  i  programmi  andati  in  onda  non  oltre  il  trimestre
precedente, dei quali sia disponibile la registrazione.
   Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrera' altresi'
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  una  relazione   sui
programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili
aggiornati  riguardanti  l'ascolto  e  il gradimento dei programmi ed
eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le  organizzazioni
interessate.
                               Art. 5.
   La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di
competenza in ordine all'attuazione della presente  convenzione  puo'
avvalersi  di  un  comitato  tecnico-amministrativo alle cui riunioni
potranno essere chiamati a partecipare  rappresentanti  della  RAI  e
degli organismi interessati.
                               Art. 6.
   A  titolo  di  rimborso  dell'onere  derivante  dalla produzione e
diffusione delle trasmissioni di cui all'art. 3 la RAI percepira' per
ciascuna ora  di  trasmissione  televisiva  di  programmi  in  lingua
slovena la somma di L. 19.500.000.
   Oltre  ai  suddetti  oneri  saranno  rimborsate  alla RAI le spese
tecniche che si rendessero necessarie, fino al limite massimo di lire
800 milioni entro il periodo di validita' della presente convenzione,
in relazione alle difficili  condizioni  di  ricezione  esistenti  in
alcune zone, per consentire la fruizione dei programmi.
   La  RAI  rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una
fattura  annuale  posticipata  firmata  dai  propri   rappresentanti,
corredata  dalla  distinta  dei  programmi  effettuati  con specifica
indicazione dell'oggetto e della durata di ciascuno di essi  e  dalla
documentazione delle spese tecniche sostenute.
   Ai  fini  della  liquidazione  della  fattura di cui al precedente
comma il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmettera'
alla  Presidenza   del   Consiglio   una   dichiarazione   attestante
l'effettiva   trasmissione  dei  programmi  previsti  dalla  presente
convenzione.
   In presenza di significative variazioni annuali del numero di  ore
di   trasmissione,   il  costo  orario  sopra  citato  potra'  essere
rideterminato.
   I conseguenti rapporti  finanziari  sono  definiti  ai  sensi  del
penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
                               Art. 7.
   Il  costo  orario  di  cui all'art. 6 e' soggetto a revisione ed a
tale effetto si conviene prendere come  base  per  i  conteggi  delle
eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:
    per  i  costi delle prestazioni di personale e professionali, che
vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo,  il
numero   indice   mensile   dei   tassi   delle  retribuzioni  minime
contrattuali nell'industria - impiegati;
    per  il  costo  dei   materiali   di   esercizio,   che   vengono
conseguentemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice
mensile  dei  prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale.
Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o  da  certificazioni
dell'istituto medesimo.
   Qualora  nel  mese  di  dicembre  1990 i costi abbiano subi'to, in
relazione a variazioni di uno o  entrambi  i  parametri  (indice  del
mese),  oscillazioni  in  piu'  o  in  meno  uguali o superiori al 5%
rispetto al mese di dicembre 1989, base di allineamento dei costi  di
convenzione  e  base  per  la  revisione  dei  costi,  si  procedera'
all'aggiornamento del costo orario di cui all'art. 6 con effetto  dal
1  gennaio 1990.
   Analogamente  si  procedera'  per  l'aggiornamento del costo al 1
gennaio dei successivi anni di validita' della presente  convenzione,
raffrontando   gli   indici  corrispondenti  ai  rispettivi  mesi  di
dicembre.
   La RAI comunichera' le eventuali variazioni dei  costi  alle  date
previste  dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro
un mese dalla disponibilita' dei dati ISTAT relativi.
                               Art. 8.
   A garanzia degli obblighi assunti con la presente  convenzione  la
RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione
medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale
di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati
al loro valore nominale.
   Qualora  il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di
prelievi effettuati a titolo  di  penalita'  o  per  qualsiasi  altra
ragione,  la  societa'  concessionaria,  dovra' reintegrarlo entro un
mese dalla data della notificazione del prelievo.
   Gli interessi della  somma  depositata  sono  di  spettanza  della
societa' concessionaria.
                               Art. 9.
   Le  parti  contraenti  si  impegnano a risolvere in via amichevole
tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della
presente convenzione.
   In  caso  di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio
arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle  parti
e  uno  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  tra  i magistrati
amministrativi.
   Nell'ipotesi   che   la   RAI   venga    ritenuta    inadempiente,
l'amministrazione  potra'  comminare  l'applicazione alla societa' di
una penalita' per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni  ad  un
massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata.
   La  suddetta  penalita'  non  esonera  la  societa'  da  eventuale
responsabilita' verso i terzi.
   Il pagamento della penalita'  suindicata  deve  essere  effettuato
entro   un   mese   dalla  relativa  richiesta  dell'amministrazione.
Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati
dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi  dell'art.
8,  che  deve  essere  reintegrato  nei termini previsti dallo stesso
articolo.
                              Art. 10.
   Per tutto quanto non previsto nella presente  convenzione  valgono
le  norme  di  cui  alla  legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' della
convenzione principale in quanto applicabili.
                              Art. 11.
   Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul  valore
aggiunto,  ove  dovuta,  sui  rimborsi per i servizi effettuati dalla
concessionaria,  e'  a  carico  delle  amministrazioni  dello   Stato
richiedenti,  mentre le spese contrattuali della presente convenzione
sono a carico della societa' concessionaria.
                              Art. 12.
   La  presente  convenzione  avra'  decorrenza dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e scadenza pari a
quella della  convenzione  principale  e  sara'  rinnovabile  per  un
periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.
   Le  trasmissioni  avranno  inizio  nel termine massimo di sei mesi
dalla effettiva disponibilita' delle frequenze e dalla  realizzazione
degli impianti elencati nell'allegato.
   Essa sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e
la sua validita' e' subordinata a tale approvazione.
    Roma, 5 novembre 1991
            Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
                     Il Sottosegretario di Stato
                             CRISTOFORI
               Per la RAI - Radiotelevisione italiana
                                                 Il presidente: MANCA
Il direttore generale: PASQUARELLI
Registrato all'ufficio del registro atti privati di Roma il 21
  novembre 1991 al n. C-52665.