CONVENZIONE Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 1988, n. 367 in prosieguo denominata "convenzione principale"; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587 - nella persona dell'on. Nino Cristofori, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale 00709370589 - societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma, nella persona del presidente dott. Enrico Manca e del direttore generale dott. Gianni Pasquarelli, Si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna ad effettuare trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per le popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e di Gorizia. I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate. Art. 2. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi per mezzo di impianti installati appositamente sulle infrastrutture esistenti riportate nell'allegato. Art. 3. La RAI si impegna ad effettuare un numero di 208 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4 ore settimanali. Art. 4. La RAI predispone il piano di massima dei programmi, che verra' inoltrato, entro il mese di ottobre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinche' la stessa Presidenza possa verificarne la rispondenza alle finalita' previste dalla legge n. 103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso. Allo stesso scopo la RAI mettera' a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi andati in onda non oltre il trimestre precedente, dei quali sia disponibile la registrazione. Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrera' altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate. Art. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione puo' avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati. Art. 6. A titolo di rimborso dell'onere derivante dalla produzione e diffusione delle trasmissioni di cui all'art. 3 la RAI percepira' per ciascuna ora di trasmissione televisiva di programmi in lingua slovena la somma di L. 19.500.000. Oltre ai suddetti oneri saranno rimborsate alla RAI le spese tecniche che si rendessero necessarie, fino al limite massimo di lire 800 milioni entro il periodo di validita' della presente convenzione, in relazione alle difficili condizioni di ricezione esistenti in alcune zone, per consentire la fruizione dei programmi. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti, corredata dalla distinta dei programmi effettuati con specifica indicazione dell'oggetto e della durata di ciascuno di essi e dalla documentazione delle spese tecniche sostenute. Ai fini della liquidazione della fattura di cui al precedente comma il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmettera' alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione attestante l'effettiva trasmissione dei programmi previsti dalla presente convenzione. In presenza di significative variazioni annuali del numero di ore di trasmissione, il costo orario sopra citato potra' essere rideterminato. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Art. 7. Il costo orario di cui all'art. 6 e' soggetto a revisione ed a tale effetto si conviene prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti: per i costi delle prestazioni di personale e professionali, che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati; per il costo dei materiali di esercizio, che vengono conseguentemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale. Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'istituto medesimo. Qualora nel mese di dicembre 1990 i costi abbiano subi'to, in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese), oscillazioni in piu' o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1989, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procedera' all'aggiornamento del costo orario di cui all'art. 6 con effetto dal 1 gennaio 1990. Analogamente si procedera' per l'aggiornamento del costo al 1 gennaio dei successivi anni di validita' della presente convenzione, raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre. La RAI comunichera' le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilita' dei dati ISTAT relativi. Art. 8. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria, dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria. Art. 9. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi. Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'amministrazione potra' comminare l'applicazione alla societa' di una penalita' per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata. La suddetta penalita' non esonera la societa' da eventuale responsabilita' verso i terzi. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 8, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo. Art. 10. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' della convenzione principale in quanto applicabili. Art. 11. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, e' a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della societa' concessionaria. Art. 12. La presente convenzione avra' decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e scadenza pari a quella della convenzione principale e sara' rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale. Le trasmissioni avranno inizio nel termine massimo di sei mesi dalla effettiva disponibilita' delle frequenze e dalla realizzazione degli impianti elencati nell'allegato. Essa sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione. Roma, 5 novembre 1991 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato CRISTOFORI Per la RAI - Radiotelevisione italiana Il presidente: MANCA Il direttore generale: PASQUARELLI Registrato all'ufficio del registro atti privati di Roma il 21 novembre 1991 al n. C-52665.