Art. 2.
  1.  Per  l'esecuzione  dei controlli di cui all'art. 1, il prelievo
dei campioni di ortofrutticoli si effettua secondo i metodi stabiliti
dal decreto ministeriale 20 dicembre 1980.
  2.  I metodi per il prelievo dei campioni di prodotti diversi dagli
ortofrutticoli  e  i  metodi  di analisi relativi a tutti i prodotti,
necessari  per  l'esecuzione  dei  controlli  di cui all'art. 1, sono
determinati   con   decreti  del  Ministro  della  sanita'  anche  in
attuazione di normative comunitarie.
  3.  In attesa della emanazione dei decreti di cui al comma 2, per i
prelievi e per le analisi, si applicano metodi validi e sperimentati.
  4.  E'  possibile l'utilizzazione di altre modalita' di prelievo di
campioni  e  di  metodi  di  analisi  sperimentati e scientificamente
validi  anche  in  presenza  di metodi comunitari di analisi, purche'
tale  utilizzazione  non  ostacoli la libera circolazione di prodotti
conformi  alla regolamentazione in applicazione di modalita' o metodi
comunitari. Nel caso in cui si verifichi che i risultati ottenuti con
i  metodi  nazionali  divergano  da  quelli  ottenuti  con  i  metodi
comunitari,   sono   determinanti   quelli   ottenuti  con  i  metodi
comunitari.
  5. I metodi di analisi di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi
ai criteri contenuti nell'allegato 2 del presente decreto.
  6.   I   metodi   usati   ai   sensi  del  comma  4  devono  essere
tempestivamente   comunicati   al  Ministero  della  sanita'  per  la
successiva  informazione  agli altri Stati membri ed alla Commissione
delle Comunita' europee.