Art. 2. 1. Per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 1, il prelievo dei campioni di ortofrutticoli si effettua secondo i metodi stabiliti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1980. 2. I metodi per il prelievo dei campioni di prodotti diversi dagli ortofrutticoli e i metodi di analisi relativi a tutti i prodotti, necessari per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 1, sono determinati con decreti del Ministro della sanita' anche in attuazione di normative comunitarie. 3. In attesa della emanazione dei decreti di cui al comma 2, per i prelievi e per le analisi, si applicano metodi validi e sperimentati. 4. E' possibile l'utilizzazione di altre modalita' di prelievo di campioni e di metodi di analisi sperimentati e scientificamente validi anche in presenza di metodi comunitari di analisi, purche' tale utilizzazione non ostacoli la libera circolazione di prodotti conformi alla regolamentazione in applicazione di modalita' o metodi comunitari. Nel caso in cui si verifichi che i risultati ottenuti con i metodi nazionali divergano da quelli ottenuti con i metodi comunitari, sono determinanti quelli ottenuti con i metodi comunitari. 5. I metodi di analisi di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai criteri contenuti nell'allegato 2 del presente decreto. 6. I metodi usati ai sensi del comma 4 devono essere tempestivamente comunicati al Ministero della sanita' per la successiva informazione agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee.