Art. 3. 1. Il Ministro della sanita', qualora venga a conoscenza che una quantita' massima fissata per un residuo di sostanza attiva dei presidi sanitari puo' costituire un pericolo per la salute degli uomini o degli animali, emana apposita ordinanza ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32. 2. Il Ministro della sanita' comunica il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, con la relativa motivazione, agli Stati membri ed alla Commisssione delle Comunita' europee. 3. Il Ministro della sanita' puo' mantenere in vigore il provvedimento di cui al comma 1 fino alla decisione adottata dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee.