Art. 3.
  1.  Il  Ministro  della sanita', qualora venga a conoscenza che una
quantita'  massima  fissata  per  un  residuo  di sostanza attiva dei
presidi  sanitari  puo'  costituire  un  pericolo per la salute degli
uomini o degli animali, emana apposita ordinanza ai sensi della legge
23 dicembre 1978, n. 833, art. 32.
  2.  Il Ministro della sanita' comunica il provvedimento adottato ai
sensi  del comma 1, con la relativa motivazione, agli Stati membri ed
alla Commisssione delle Comunita' europee.
  3.   Il   Ministro  della  sanita'  puo'  mantenere  in  vigore  il
provvedimento  di  cui  al  comma  1 fino alla decisione adottata dal
Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee.