Art. 4. 1. Per i prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli di cui all'allegato 3 si applicano le tolleranze da adottarsi con le ordinanze ministeriali relative alle quantita' massime di residui di sostanze attive di presidi sanitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi terzi. 3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i prodotti trattati prima dell'esportazione nei seguenti casi: a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi; ovvero b) il trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1992 Il Ministro: DE LORENZO