Art. 4.
  1.  Per  i prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli
di  cui all'allegato 3 si applicano le tolleranze da adottarsi con le
ordinanze  ministeriali relative alle quantita' massime di residui di
sostanze attive di presidi sanitari.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai prodotti
destinati all'esportazione nei Paesi terzi.
  3.  La  disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i
prodotti trattati prima dell'esportazione nei seguenti casi:
    a)  il  Paese  terzo  di  destinazione  esige  questo trattamento
specifico  per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi
nocivi; ovvero
    b)  il  trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli
organismi  nocivi  durante  il  trasporto  verso  il  Paese  terzo di
destinazione e il deposito nello stesso.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO