(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI INTESI
   A  VERIFICARE  IL  RISPETTO  DELLE QUANTITA' MASSIME DI RESIDUI DI
   SOSTANZE  ATTIVE  DEI  PRESIDI  SANITARI  TOLLERATE  NEI  PRODOTTI
   DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE.
1. Campioni.
   Il   numero  minimo  dei  campioni  da  sottoporre  annualmente  a
controllo ufficiale per la ricerca di residui di sostanze attive  dei
presidi  sanitari  e' pari globalmente a 8.756. Di questi, 6.725 sono
campioni di  origine  vegetale  e  2.031  di  origine  animale.  Essi
riguardano  sia  la  produzione in ambito regionale e della provincia
autonoma che quella di altra provenienza.
   1.1. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti in
ambito  regionale  o  della  provincia  autonoma,  e'  indicato,  per
tipologia  di  alimenti  e  per  regione  e provincia autonoma, nella
tabella 1.
   1.2. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti al
di  fuori  dell'ambito  regionale  o  della  provincia  autonoma,  e'
indicato,  per  tipologia  di  alimenti  e  per  regioni  e provincia
autonoma, nella tabella 2.
   1.3. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti  in
ambito  regionale  o  della  provincia  autonoma,  e'  indicato,  per
tipologia di alimenti e  per  regione  e  provincia  autonoma,  nella
tabella 3.
   1.4.  Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti al
di  fuori  dell'ambito  regionale  o  della  provincia  autonoma,  e'
indicato,  per  tipologia  di  alimenti  e  per  regione  e provincia
autonoma, nella tabella 4.
   1.5. Le regioni e le province autonome provvedono nell'ambito  dei
valori   indicati   nelle   tabelle  1.1  e  1.3  ad  individuare  la
ripartizione dei campioni fra i vari prodotti appartenenti a ciascuna
delle tipologie indicate nelle tabelle sulla  base  delle  produzioni
locali prevalenti.
2. Punti di prelievo.
   2.1.  Per  i  prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito
regionale o della provincia autonoma, il  prelievo  viene  effettuato
preferibilmente  nei  centri  di  raccolta  aziendale  e cooperativi,
mentre, per quelli non  provenienti  dall'ambito  regionale  e  della
provincia  autonoma,  esso viene effettuato (in ordine decrescente di
priorita')  presso  i  mercati  generali  specializzati,  i   mercati
generali  non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati
e i supermercati.
   2.2. Per i prodotti di  origine  animale  provenienti  dall'ambito
regionale  o  della  provincia autonoma, il prelievo viene effettuato
(in ordine decrescente di  priorita')  nei  centri  di  macellazione,
centri di raccolta aziendale e centri commerciali, mentre, per quelli
non  provenienti  dall'ambito  regionale  o della provincia autonoma,
esso  viene  effettuato  presso  i  mercati  generali  specializzati,
mercati  generali  non  specializzati,  ipermercati,  supermercati ed
esercenti vari.
3. Modalita' di prelievo.
   Per il prelievo dei campioni si applicano, in quanto rilevanti, le
modalita'  di  cui  al decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre
1980. Qualora detti metodi non siano applicabili,  si  fa  ricorso  a
metodi sperimentali e validi.
4. Accertamenti analitici.
   Gli  accertamenti  analitici  relativi  ai  residui delle sostanze
attive dei presidi sanitari sulle diverse tipologie  di  campioni  di
origine   vegetale   ed   animale   sono  finalizzati  alla  verifica
dell'osservanza dell'ordinanza del  Ministro  della  sanita'  del  18
luglio  1990;  alcune  priorita' per le indagini sono riportate nella
tabella  5.  I  metodi  raccomandati  per   l'analisi   sono   quelli
multiresidui adottati dall'Istituto Superiore di sanita'.
   Ove  disponibili, i metodi CEE sono da preferirsi. In ogni caso, i
metodi di analisi prescelti devono essere conformi a quanto  previsto
dall'art. 2 del presente decreto.
5. Codifica dei dati.
   La  codifica  dei  risultati analitici relativi a ciascun campione
viene  effettuata  dall'analista  utilizzando  il  modulo   riportato
nell'appendice 1 del presente allegato.
6. Trasmissione dei dati.
   La  trasmissione  dei  risultati  delle  analisi  dei  campioni al
Ministero della sanita' deve  essere  effettuata  periodicamente  dai
laboratori  di  analisi  utilizzando la procedura automatica via rete
telematica gia' operante  presso  i  laboratori  stessi,  secondo  le
modalita'  previste  dal decreto del Ministro della sanita' 22 aprile
1991 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991). In ogni caso, la
trasmissione dei risultati analitici relativi  a  ciascun  anno  deve
essere  completata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di effettuazione delle analisi, al  fine  di  consentire  la
trasmissione alla CEE entro i termini temporali previsti.