ALLEGATO 1 REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI INTESI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE QUANTITA' MASSIME DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE. 1. Campioni. Il numero minimo dei campioni da sottoporre annualmente a controllo ufficiale per la ricerca di residui di sostanze attive dei presidi sanitari e' pari globalmente a 8.756. Di questi, 6.725 sono campioni di origine vegetale e 2.031 di origine animale. Essi riguardano sia la produzione in ambito regionale e della provincia autonoma che quella di altra provenienza. 1.1. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti in ambito regionale o della provincia autonoma, e' indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 1. 1.2. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti al di fuori dell'ambito regionale o della provincia autonoma, e' indicato, per tipologia di alimenti e per regioni e provincia autonoma, nella tabella 2. 1.3. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti in ambito regionale o della provincia autonoma, e' indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 3. 1.4. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti al di fuori dell'ambito regionale o della provincia autonoma, e' indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 4. 1.5. Le regioni e le province autonome provvedono nell'ambito dei valori indicati nelle tabelle 1.1 e 1.3 ad individuare la ripartizione dei campioni fra i vari prodotti appartenenti a ciascuna delle tipologie indicate nelle tabelle sulla base delle produzioni locali prevalenti. 2. Punti di prelievo. 2.1. Per i prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato preferibilmente nei centri di raccolta aziendale e cooperativi, mentre, per quelli non provenienti dall'ambito regionale e della provincia autonoma, esso viene effettuato (in ordine decrescente di priorita') presso i mercati generali specializzati, i mercati generali non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati. 2.2. Per i prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato (in ordine decrescente di priorita') nei centri di macellazione, centri di raccolta aziendale e centri commerciali, mentre, per quelli non provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, esso viene effettuato presso i mercati generali specializzati, mercati generali non specializzati, ipermercati, supermercati ed esercenti vari. 3. Modalita' di prelievo. Per il prelievo dei campioni si applicano, in quanto rilevanti, le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1980. Qualora detti metodi non siano applicabili, si fa ricorso a metodi sperimentali e validi. 4. Accertamenti analitici. Gli accertamenti analitici relativi ai residui delle sostanze attive dei presidi sanitari sulle diverse tipologie di campioni di origine vegetale ed animale sono finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'ordinanza del Ministro della sanita' del 18 luglio 1990; alcune priorita' per le indagini sono riportate nella tabella 5. I metodi raccomandati per l'analisi sono quelli multiresidui adottati dall'Istituto Superiore di sanita'. Ove disponibili, i metodi CEE sono da preferirsi. In ogni caso, i metodi di analisi prescelti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto. 5. Codifica dei dati. La codifica dei risultati analitici relativi a ciascun campione viene effettuata dall'analista utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del presente allegato. 6. Trasmissione dei dati. La trasmissione dei risultati delle analisi dei campioni al Ministero della sanita' deve essere effettuata periodicamente dai laboratori di analisi utilizzando la procedura automatica via rete telematica gia' operante presso i laboratori stessi, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della sanita' 22 aprile 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991). In ogni caso, la trasmissione dei risultati analitici relativi a ciascun anno deve essere completata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle analisi, al fine di consentire la trasmissione alla CEE entro i termini temporali previsti.