Art. 11. E' autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorche' i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione. Il rimborso anticipato puo' essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.