Art. 11.
  E' autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro
allorche'  i  titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello
fissato per la corrispondente nuova emissione.
  Il rimborso  anticipato  puo'  essere  richiesto  alle  sezioni  di
tesoreria  dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato
per la nuova emissione.