Art. 12. I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale. All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza. Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 16, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 20, nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti.