Art. 12.
  I  buoni  ordinari  del  Tesoro  presentati ai sensi del precedente
articolo sono rimborsati al loro valore nominale.
  All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli  interessi
non  maturati  alla  data di presentazione, conteggiati tenendo conto
dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data  del  rimborso  e
quella di scadenza.
  Il  rispettivo  saggio  d'interesse  da applicare viene determinato
sulla base del prezzo di  aggiudicazione  nel  caso  di  assegnazione
avvenuta  ai  sensi  del successivo art. 16, ovvero del prezzo di cui
all'ultimo  comma  del  successivo  art.  20,   nel   caso   in   cui
l'assegnazione  sia avvenuta con le modalita' previste dagli articoli
17 e seguenti.