Art. 13.
  Le  sezioni  di  tesoreria,  all'atto dell'emissione, appongono sui
titoli l'indicazione dell'anno finanziario,  nonche'  la  numerazione
progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la
Direzione  generale del Tesoro trasmette all'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia e in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n.
556, convertito in legge  17  novembre  1986,  n.  759,  la  dicitura
"assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al D.L. 19-9-1986, n. 556,
conv.  in  L.  17-11-1986, n. 759". Tale dicitura viene apposta anche
sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6  del  presente
decreto.
  Le  sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre
sui titoli, all'atto dell'emissione,  l'indicazione  degli  interessi
sia  in  valore assoluto sia in misura percentuale e a contabilizzare
gli interessi pagati in  apposito  unico  documento  riassuntivo  per
ciascuna tranche emessa.
  Le  tesorerie medesime hanno inoltre facolta' di apporre sui titoli
stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi  tipografici,  la  firma
del  cassiere  e  del  capo  della  sezione di tesoreria provinciale,
nonche' il timbro della tesoreria emittente.