Art. 16.
  L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro puo' essere effettuata
al  prezzo  meno  elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti
aggiudicatari anche se pro-quota.
  Nel caso di parita' di richieste che non possono essere  totalmente
accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.
  Qualora  fra  le  richieste entrate nel riparto pro-quota ve ne sia
una della Banca d'Italia, alla ripartizione non  partecipa  la  Banca
medesima  e  i  buoni  ordinari  del Tesoro vengono proporzionalmente
assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino  al  loro
eventuale  totale  soddisfacimento;  ove  rimanga  una  quota residua
questa viene attribuita alla Banca d'Italia.
  E' consentita da parte degli operatori la presentazione di piu'  di
una  richiesta  a  prezzi  diversi  fino  al  massimo  di  cinque  da
presentarsi in un unico modello.