Art. 16. L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro puo' essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parita' di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione. Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia. E' consentita da parte degli operatori la presentazione di piu' di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.