Art. 17.
  L'assegnazione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro puo' anche essere
effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.
  Anche in tal caso e' consentita da parte di  ciascun  operatore  la
presentazione  di  piu'  di  una  richiesta  a prezzi diversi fino al
massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.