Art. 17. L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro puo' anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta. Anche in tal caso e' consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di piu' di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.