Art. 18.
  Nel  caso  in  cui l'assegnazione avvenga con le modalita' indicate
nel precedente art. 17, puo' anche  essere  consentita  da  parte  di
ciascun operatore la presentazione:
    a)  di  una  sola  richiesta, senza indicazione di prezzo, per un
importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti  di
emissione di cui all'art. 1;
    b)  di  una  ulteriore  richiesta,  sempre  senza  indicazione di
prezzo, il cui importo non puo' essere superiore a quello complessivo
delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 17.