Art. 19.
  L'aggiudicazione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  relativa  alle
richieste presentate ai sensi dell'art. 17 viene effettuata  seguendo
l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.
  Nel  caso  di  contestuale  presentazione  di richieste di cui agli
articoli 17 e 18 l'aggiudicazione viene effettuata  con  le  seguenti
modalita':
   le richieste presentate ai sensi dell'art. 18, lettera a), vengono
soddisfatte prioritariamente;
   successivamente  per  ciascun operatore sono soddisfatte in ordine
decrescente di prezzo le richieste di  cui  all'art.  17,  nonche'  a
fronte   di   ciascuna   di   esse  una  di  pari  importo  a  valere
sull'eventuale richiesta di cui all'art. 18, lettera b),  nei  limiti
in  cui  quest'ultima  lo  consenta. Nel caso di riparto pro-quota il
relativo coefficiente e' determinato sulla  base  della  somma  delle
richieste competitive e non che entrano nel riparto medesimo. Qualora
fra  le richieste entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della
Banca d'Italia, la stessa partecipa con le  modalita'  stabilite  nel
penultimo comma dell'art. 16.