Art. 2.
  In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita'
generale  dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione
dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente  decreto
ministeriale,  possono non contenere l'indicazione del prezzo base di
collocamento.
  Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della  facolta'  prevista  dal
precedente  comma,  saranno  escluse  dall'assegnazione  le richieste
effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di  150  o  piu'
punti  base  (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del
prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal  prezzo
piu'  alto,  che costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di
quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore  alla  tranche
offerta,  il  prezzo  medio  ponderato  sara'  calcolato prendendo in
considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in
ordine decrescente di prezzo, pari alla meta' della tranche  offerta.
S'intende   per  rendimento  quello  lordo  calcolato  in  regime  di
capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.
  Espletate le operazioni di asta con la procedura di  cui  al  comma
precedente,   con   apposito  decreto  verranno  indicati,  per  ogni
scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante  dal  meccanismo  di
cui sopra, nonche' il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.