Art. 20.
  Le  richieste  di  cui  al precedente art. 17 risultate aggiudicate
vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
  Le richieste senza  indicazione  di  prezzo  di  cui  all'art.  18,
lettere  a)  e  b),  che  vengono  aggiudicate  agli  operatori, sono
regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla  base  dei  prezzi
delle  richieste  accolte,  di  cui  al precedente comma. Tale prezzo
medio ponderato viene arrotondato:
   nel caso di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 7,  ad  un
centesimo  di  lira  per eccesso allorche' esistano frazioni di cifra
superiori a 5 millesimi;
   nel caso di cui al secondo  comma,  lettera  b),  dell'art.  7,  a
cinque  centesimi  di  lira  per  eccesso o per difetto a seconda che
esistano frazioni  di  cifra  superiori  o  non  a  centesimi  due  e
cinquanta.
  Il  prezzo  medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene
maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di  cui
all'art. 1.
  In  caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 17, qualora
i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base  di
collocamento,  le  richieste di cui all'art. 18 risultate aggiudicate
vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura  eventualmente
determinata con i medesimi decreti.
  Nei  casi  in  cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di
emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in  questione
vengono   regolate  al  prezzo  medio  ponderato,  comprensivo  della
eventuale  maggiorazione,  risultante  dall'asta   della   precedente
corrispondente emissione.
  Con  apposito  comunicato  del  Ministero del tesoro da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale viene reso noto, per ciascuna emissione,  il
prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.