Art. 21.
  Per  ciascun  operatore  assegnatario  dei  titoli  in sede d'asta,
l'ammontare  degli  interessi  sui  buoni  ordinari  del   Tesoro   -
corrisposti  anticipatamente  -  e' determinato, a tutti gli effetti,
con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato  sulla  base  dei
prezzi  delle  singole  richieste  dell'operatore  medesimo risultate
soddisfatte.
  Per   i   soggetti   che   acquistano   i   buoni   successivamente
all'assegnazione,  l'ammontare  degli  interessi,  sempre corrisposti
anticipatamente, e'  determinato  con  riferimento  al  prezzo  medio
ponderato,  comprensivo  dell'eventuale  maggiorazione, reso noto con
l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20,
ultimo comma.