Art. 22. Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro sono quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 13 del presente decreto, nonche' dai decreti ministeriali in data 29 marzo e 5 agosto 1982, 1 luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 90 e n. 217 del 1 aprile e 9 agosto 1982, n. 181 e n. 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983, n. 243 del 18 ottobre 1986 e n. 172 del 24 luglio 1991. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1993 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1993 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 53