Art. 4.
  In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita'
generale  dello  Stato,  la durata dei buoni ordinari del Tesoro puo'
essere espressa in "giorni"; la stessa puo' essere anche superiore  a
trecentosessantacinque  giorni  purche'  la  scadenza  dei titoli sia
compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo  a  quello
di emissione.
  Il  computo  dei giorni ai fini della determinazione della scadenza
decorre dal giorno successivo a quello in cui  la  somma  e'  versata
nelle tesorerie.
  Sui  buoni  ordinari  del  Tesoro  l'indicazione "mesi" attualmente
prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 e' sostituita con  la
parola   "giorni"   da  apporre  con  apposita  sovrastampa.  Analoga
procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.