Art. 5.
  Il  collocamento  dei  buoni  puo'  essere effettuato nei confronti
della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano  dei  cambi,  degli  enti
creditizi, degli agenti di cambio e delle societa' di intermediazione
mobiliare  iscritte  all'albo  istituito  presso  la Consob, ai sensi
dell'art. 3 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, che  esercitino,
anche  disgiuntamente,  le  attivita'  indicate nei punti a), b) e c)
dell'art. 1, comma 1, della legge medesima.
  Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria
provinciale   dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione  delle
operazioni.