Art. 6.
  La   Banca   d'Italia,   e   gli   enti  creditizi  all'atto  della
partecipazione  alle  aste  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro,  hanno
facolta'  di  richiedere  in  luogo dei titoli assegnati per ciascuna
tranche, il rilascio delle ricevute  provvisorie  previste  dall'art.
552 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
  Tali  ricevute  sono  intestate  agli  acquirenti  se  ritirate dai
medesimi o alla Banca d'Italia "Gestione centralizzata"  se  sono  da
immettere  in  "Gestione centralizzata" su richiesta degli acquirenti
suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito
prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.
  Le  ricevute  provvisorie  conferite  in  "Gestione  centralizzata"
tengono  luogo  dei titoli ai fini della concessione di anticipazioni
da parte della Banca d'Italia.
  L'Ufficio italiano dei cambi, gli agenti di cambio e le societa' di
intermediazione mobiliare di cui al precedente art. 5 hanno facolta',
se aderenti alla "Gestione centralizzata", di  richiedere,  in  luogo
dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute
provvisorie  di cui trattasi, intestate alla Banca d'Italia "Gestione
centralizzata" da immettere nella gestione medesima.
  Le ricevute provvisorie di cui al primo e quarto  comma  hanno  una
numerazione  specifica  e  possono  essere  sostituite,  su richiesta
dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre
la data di scadenza dei titoli medesimi.
  La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura  dell'anno  in
cui  la  ricevuta  provvisoria  e' stata rilasciata, deve partire dal
primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.
  Alla  scadenza  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro,  le  sezioni  di
tesoreria  provinciale  emittenti  sono  autorizzate  a  rimborsare a
favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non  sostituite  con
titoli,  previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le
relative matrici in carico alle sezioni medesime.
  Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate  ad  emettere,
in   sostituzione   delle  ricevute  provvisorie  non  presentate  al
rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.
  Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilita',  separate
da  quelle  relative  ai  buoni  ordinari del Tesoro, per le ricevute
provvisorie  emesse,  per  quelle  rimborsate,  nonche'  per   quelle
sostituite con i titoli.
  Le  contabilita'  delle  ricevute provvisorie rimborsate, corredate
delle medesime  nonche'  delle  corrispondenti  matrici,  debitamente
annullate  con  le stesse modalita' previste per i buoni ordinari del
Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del  Tesoro
per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
  Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si
applica  la  procedura  richiamata  dall'art.  575 del regolamento di
contabilita' generale dello Stato.