Art. 7.
  Le   richieste   degli   operatori,  redatte  su  apposito  modello
predisposto dalla  Banca  d'Italia,  devono  contenere  l'indicazione
dell'importo  dei  buoni  che  si  intende sottoscrivere, nonche' del
relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 16 e 17.
  Nei casi di cui ai citati articoli 16 e 17, i prezzi indicati dagli
operatori possono variare:
    a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore  all'anno
di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;
    b)  per  la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque
centesimi di lira o multiplo di tale cifra.
  Le variazioni di cui al comma precedente  contenenti  frazioni  di-
verse  da  quelle  sopra  descritte  sono prese in considerazione con
l'arrotondamento per difetto.
  L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere  inferiore  a  lire
cinquecento milioni.
  I  modelli di cui al primo comma che presentino una discordanza tra
l'importo complessivo indicato e la  somma  delle  richieste  compet-
itive, libere e vincolate saranno esclusi dall'asta.