Art. 9.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
richieste di cui all'articolo  precedente,  e'  eseguita  nei  locali
della   Banca   d'Italia  l'apertura  delle  buste  da  parte  di  un
funzionario  della  Banca  medesima,  il  quale  trascrive,  ai  fini
dell'aggiudicazione,  le  richieste  pervenute  con l'indicazione dei
relativi importi, nonche' in ordine decrescente di prezzo  quelle  di
cui agli articoli 16 e 17.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio'  delegato  dal
Ministro  del  tesoro,  con  funzioni  di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale.