Art. 9. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui all'articolo precedente, e' eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonche' in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 16 e 17. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.