Art. 2.
  1. I presidi di cui all'allegato A al presente decreto sono erogati
con spesa a totale carico del Fondo sanitario nazionale.
  2. I presidi di cui all'allegato B al presente decreto sono erogati
con  spesa  a  carico  del  Fondo  sanitario  nazionale in misura non
superiore  all'importo  per  quantitativi   predeterminati   indicato
sull'impegnativa.
  3.  I  presidi  di  cui  all'allegato C al presente decreto vengono
acquistati direttamente dalle unita' sanitarie locali ed assegnati in
uso con le procedure di cui al successivo art. 5, a cura dei  servizi
o presidi ospedalieri.
  4.  Qualora  l'invalido  indirizzi la propria scelta su presidi non
contemplati negli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2, ma  agli  stessi
riconducibili   per   categoria  di  codice,  il  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto della procedura prevista dal presente decreto
e dopo averne accertata la riconducibilita', autorizza  la  fornitura
per   un   importo   pari   al   corrispondente   presidio  tariffato
nell'allegato A o B. L'eventuale differenza di  prezzo  e'  a  carico
dell'invalido.