Art. 2. 1. I presidi di cui all'allegato A al presente decreto sono erogati con spesa a totale carico del Fondo sanitario nazionale. 2. I presidi di cui all'allegato B al presente decreto sono erogati con spesa a carico del Fondo sanitario nazionale in misura non superiore all'importo per quantitativi predeterminati indicato sull'impegnativa. 3. I presidi di cui all'allegato C al presente decreto vengono acquistati direttamente dalle unita' sanitarie locali ed assegnati in uso con le procedure di cui al successivo art. 5, a cura dei servizi o presidi ospedalieri. 4. Qualora l'invalido indirizzi la propria scelta su presidi non contemplati negli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2, ma agli stessi riconducibili per categoria di codice, il Servizio sanitario nazionale, nel rispetto della procedura prevista dal presente decreto e dopo averne accertata la riconducibilita', autorizza la fornitura per un importo pari al corrispondente presidio tariffato nell'allegato A o B. L'eventuale differenza di prezzo e' a carico dell'invalido.