Art. 3. Le tariffe delle forniture autorizzate dal 1o gennaio 1992 fino all'entrata in vigore del presente decreto sono aumentate: del 7% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 26; del 4% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13, 24, 25, 27, 28, 29, e 30; del 3% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 101.01, 101.11, 201.01, 301 e 401. Nessun aumento percentuale e' previsto per le tariffe dei prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 101.14, 101,21, 201.11 e 501.