Art. 3.
  Le  tariffe  delle  forniture  autorizzate dal 1o gennaio 1992 fino
all'entrata in vigore del presente decreto sono aumentate:
del 7% per tutti i prodotti contraddistinti dai  seguenti  codici  di
famiglie di appartenenza: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 26;
del  4%  per  tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di
famiglie di appartenenza: 13, 24, 25, 27, 28, 29, e 30;
del 3% per tutti i prodotti contraddistinti dai  seguenti  codici  di
famiglie di appartenenza: 101.01, 101.11, 201.01, 301 e 401.
  Nessun  aumento percentuale e' previsto per le tariffe dei prodotti
contraddistinti dai seguenti  codici  di  famiglie  di  appartenenza:
101.14, 101,21, 201.11 e 501.