Art. 4.
                           Aventi diritto
  1.  I  presidi  connessi  all'invalidita' di cui all'art. 1 vengono
erogati esclusivamente agli invalidi civili, del lavoro,  di  guerra,
per   servizio,   ai   privi   della  vista,  ai  sordomuti  indicati
rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2  aprile  1968,  n.
482,  nonche'  ai  minori di anni 18 che necessitano di intervento di
prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidita' permanente.
  2. Agli  istanti  in  attesa  di  riconoscimento  cui,  in  seguito
all'accertamento   sanitario   effettuato  dalla  commissione  medica
dell'unita' sanitaria locale sia stata  riscontrata  una  menomazione
che comporta una riduzione della capacita' lavorativa superiore ad un
terzo  risultante dai verbali di cui all'art. 1, punto 7, della legge
15 ottobre 1990, n. 295, spetta  l'erogazione  dei  presidi  connessi
alla menomazione stessa.
  3.  Agli  istanti  in  attesa di accertamento, che si trovino nelle
condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.  18,
spetta l'erogazione dei presidi correlati all'invalidita'.
  4.  Agli  istanti  entero-urostomizzati  in  attesa di accertamento
spetta l'erogazione degli ausili tecnici correlati  alla  menomazione
in   esito  all'intervento  chirurgico,  previa  presentazione  della
certificazione medica.
  5. L'erogazione delle protesi di arto spetta altresi' agli  istanti
in attesa di accertamento nei casi in cui l'applicazione delle stesse
condizioni la valutazione di un diverso grado di invalidita'.
  6.  Agli  invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati
dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni  e  con
le modalita' stabilite dall'Istituto stesso.
  7.  Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore
in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.