Art. 4. Aventi diritto 1. I presidi connessi all'invalidita' di cui all'art. 1 vengono erogati esclusivamente agli invalidi civili, del lavoro, di guerra, per servizio, ai privi della vista, ai sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonche' ai minori di anni 18 che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidita' permanente. 2. Agli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'unita' sanitaria locale sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacita' lavorativa superiore ad un terzo risultante dai verbali di cui all'art. 1, punto 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, spetta l'erogazione dei presidi connessi alla menomazione stessa. 3. Agli istanti in attesa di accertamento, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, spetta l'erogazione dei presidi correlati all'invalidita'. 4. Agli istanti entero-urostomizzati in attesa di accertamento spetta l'erogazione degli ausili tecnici correlati alla menomazione in esito all'intervento chirurgico, previa presentazione della certificazione medica. 5. L'erogazione delle protesi di arto spetta altresi' agli istanti in attesa di accertamento nei casi in cui l'applicazione delle stesse condizioni la valutazione di un diverso grado di invalidita'. 6. Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e con le modalita' stabilite dall'Istituto stesso. 7. Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.