Art. 6. Collaudo 1. Entro dieci giorni dall'avvenuta consegna dei presidi di cui all'allegato A e/o B, l'invalido deve presentarsi presso l'unita' sanitaria locale d'appartenenza per la verifica. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del presidio ai termini dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 3, ovvero ai sensi dell'art. 5, comma 3. Per gli invalidi ricoverati in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, il collaudo viene effettuato dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicata la struttura. 2. Per i non deambulanti il collaudo potra' essere effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio dell'invalido. Qualora il presidio non fosse rispondente all'ordine, la ditta fornitrice sara' invitata ad effettuare le opportune variazioni. Se entro venti giorni dalla consegna del presidio, l'azienda fornitrice non avra' ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'unita' sanitaria locale, il collaudo si intendera' effettuato. Al fine della decorrenza dei termini predetti l'azienda fornitrice e' tenuta a comunicare all'unita' sanitaria locale la data di consegna o di spedizione per ogni presidio entro il termine di tre giorni lavorativi.