Art. 6.
                              Collaudo
  1.  Entro  dieci  giorni  dall'avvenuta consegna dei presidi di cui
all'allegato A e/o B, l'invalido  deve  presentarsi  presso  l'unita'
sanitaria  locale d'appartenenza per la verifica. Il collaudo accerta
la congruenza clinica  e  la  rispondenza  del  presidio  ai  termini
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 3, ovvero
ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3.  Per  gli  invalidi ricoverati in
strutture sanitarie pubbliche  o  convenzionate,  il  collaudo  viene
effettuato dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicata
la struttura.
  2.  Per  i  non  deambulanti  il  collaudo potra' essere effettuato
presso la struttura di ricovero o a domicilio dell'invalido.  Qualora
il  presidio  non  fosse  rispondente all'ordine, la ditta fornitrice
sara' invitata ad effettuare le opportune variazioni. Se entro  venti
giorni  dalla  consegna  del presidio, l'azienda fornitrice non avra'
ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'unita' sanitaria  locale,
il  collaudo  si  intendera' effettuato. Al fine della decorrenza dei
termini  predetti  l'azienda  fornitrice  e'  tenuta   a   comunicare
all'unita'  sanitaria  locale la data di consegna o di spedizione per
ogni presidio entro il termine di tre giorni lavorativi.