IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992 con cui l'on. Ministro per il coordinamento della protezione civile e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 5 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito nella legge 24 settembre 1992, n. 390, secondo cui "in caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225"; Vista la dichiarazione dello stato di emergenza in data 19 maggio 1992, ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge n. 225 del 1992, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina; Vista la nota n. 7881/50 del 29 dicembre 1992 con la quale il Ministro dell'interno ha rappresentato l'urgenza di procedere alla definizione dei provvedimenti necessari per l'assistenza degli esodati dai territori della ex Federazione jugoslava da parte dei prefetti di Belluno, Forli' e Udine e da parte del commissario del Governo di Bolzano, con particolare riferimento ai servizi mensa, riscaldamento e pulizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992; Vista la nota UCA/I.E./678/08/49 in data 30 dicembre 1992 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri sopraindicata, richiede l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare in via d'urgenza la necessaria assistenza ai profughi della ex Jugoslavia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1992 che dispone l'assegnazione al Ministero dell'interno delle risorse finanziarie relative agli interventi straordinari in favore degli sfollati in argomento; Ritenuta la necessita' di emanare, cosi' come deliberato dal Consiglio dei Ministri, una ordinanza in deroga alle vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 ed in paticolare alle norme della contabilita' generale dello Stato, al fine di consentire ai prefetti di Belluno, Forli' ed Udine ed al commissario del Governo di Bolzano l'attuazione in via d'urgenza dei provvedimenti necessari all'assistenza dei soggetti sopramenzionati; Dispone: Art. 1. I prefetti di Belluno, Forli' e Udine ed il commissario del Governo di Bolzano sono autorizzati ad attuare, in via d'urgenza, i provvedimenti relativi ai servizi di mensa, riscaldamento e pulizia necessari per l'assistenza agli esodati dai territori della ex Federazione jugoslava presenti nelle localita' di rispettiva competenza anche in deroga alle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni.