IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
1992  con  cui  l'on.  Ministro per il coordinamento della protezione
civile e' stato delegato ad esercitare le funzioni di  coordinamento,
anche  normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite
allo stesso Presidente del Consiglio  dei  Ministri  dalla  legge  24
febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito
nella  legge  24  settembre  1992,  n.  390,  secondo cui "in caso di
emergenza  non  fronteggiabile  con  i  mezzi  disponibili   in   via
ordinaria,   il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  con  la  quale  vengono
indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per
il  coordinamento  della protezione civile l'adozione di ordinanze in
deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della  legge  24  febbraio
1992, n. 225";
  Vista  la  dichiarazione dello stato di emergenza in data 19 maggio
1992, ai sensi dell'art. 5 della sopracitata legge n. 225  del  1992,
per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo
delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;
  Vista  la  nota  n.  7881/50  del  29 dicembre 1992 con la quale il
Ministro dell'interno ha rappresentato l'urgenza  di  procedere  alla
definizione   dei  provvedimenti  necessari  per  l'assistenza  degli
esodati dai territori della ex Federazione  jugoslava  da  parte  dei
prefetti  di  Belluno,  Forli' e Udine e da parte del commissario del
Governo di Bolzano, con particolare  riferimento  ai  servizi  mensa,
riscaldamento e pulizia;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 30
dicembre 1992;
  Vista la nota UCA/I.E./678/08/49 in data 30 dicembre  1992  con  la
quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, a seguito della
deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  sopraindicata,  richiede
l'adozione  di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di  assicurare  in  via
d'urgenza la necessaria assistenza ai profughi della ex Jugoslavia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
ottobre 1992 che dispone  l'assegnazione  al  Ministero  dell'interno
delle  risorse  finanziarie  relative agli interventi straordinari in
favore degli sfollati in argomento;
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare,  cosi'  come  deliberato  dal
Consiglio   dei  Ministri,  una  ordinanza  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992  ed  in
paticolare  alle  norme  della  contabilita' generale dello Stato, al
fine di consentire ai prefetti di Belluno,  Forli'  ed  Udine  ed  al
commissario  del Governo di Bolzano l'attuazione in via d'urgenza dei
provvedimenti necessari all'assistenza dei soggetti sopramenzionati;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  I prefetti di Belluno, Forli' e Udine ed il commissario del Governo
di  Bolzano  sono  autorizzati  ad  attuare,  in  via  d'urgenza,   i
provvedimenti  relativi  ai servizi di mensa, riscaldamento e pulizia
necessari per  l'assistenza  agli  esodati  dai  territori  della  ex
Federazione   jugoslava   presenti   nelle  localita'  di  rispettiva
competenza anche in deroga alle norme di  cui  al  regio  decreto  18
novembre  1923, n. 2440 ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
loro successive modificazioni ed integrazioni.