Art. 2.
  All'onere  relativo  all'attuazione  della presente ordinanza si fa
fronte avvalendosi dell'assegnazione dei fondi all'uopo disposta  dal
Ministero  dell'interno  a favore delle autorita' indicate all'art. 1
in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
del 7 ottobre 1992 richiamato nelle premesse.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO