Art. 2. All'onere relativo all'attuazione della presente ordinanza si fa fronte avvalendosi dell'assegnazione dei fondi all'uopo disposta dal Ministero dell'interno a favore delle autorita' indicate all'art. 1 in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 1992 richiamato nelle premesse. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro: FACCHIANO