IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica  8  febbraio  1954,  n.  320,  ed  in
particolare l'art. 1 con il quale  il  Ministro  della  sanita'  puo'
riconoscere il carattere infettivo  e  diffusivo  di  malattie  e  di
conseguenza disporre l'applicazione di misure di polizia veterinaria; 
  Vista la circolare  n.  55  del  25  giugno  1954,  concernente  le
istruzioni per applicazione del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica; 
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, ed in particolare  l'art.  3
con il quale il Ministro della  sanita'  puo'  predisporre  piani  di
profilassi e di  risanamento  da  applicare  su  tutto  o  parte  del
territorio nazionale; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; 
  Visto il  decreto  ministeriale  20  luglio  1989,  concernente  il
regolamento per la determinazione dei  criteri  per  il  calcolo  del
valore di mercato degli animali abbattuti  ai  sensi  della  legge  2
giugno 1988, n. 218; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968 concernente l'obbligo
dell'abbattimento  e  della  distruzione  di  animali  per   malattie
esotiche e peste suina classica, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 106 del 26 aprile 1968; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 10  maggio  1973,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  146  dell'8  giugno  1973,  modificata   con
ordinanza ministeriale  21  marzo  1979,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  92  del  2  aprile  1979,  concernente  la  disciplina
sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti  alimentari
e non di qualunque  provenienza  e  di  alcuni  prodotti  di  origine
animale; 
  Visto il decreto ministeriale 14  settembre  1981,  concernente  la
profilassi della peste  suina  classica,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 26 settembre  1981,  con  il  quale  viene  data
attuazione alle misure  di  lotta  contro  la  peste  suina  classica
stabilite dalle direttive del  Consiglio  del  22  gennaio  1980,  n.
80/217/CEE e  dell'11  novembre  1980,  n.  80/1101/CEE,  cosi'  come
modificato dai decreti ministeriali 4 febbraio 1982 e 25 giugno 1982,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 42 del 12 febbraio 1982 e n. 184 del 7 luglio 1982; 
  Viste  le  direttive  del  Consiglio  dell'11  dicembre  1984,   n.
84/645/CEE del 22 settembre 1987, n.  87/486/CEE  che  modificano  la
direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE; 
  Vista la direttiva del Consiglio delle  Comunita'  europee  dell'11
novembre  1980,  n.  80/1095/CEE  modificata  dalla   decisione   del
Consiglio del 7 aprile 1987, n.  87/230/CEE  e  dalla  direttiva  del
Consiglio  22  settembre  1987,  n.  87/487/CEE;  la  decisione   del
Consiglio dell'11 novembre  1980,  n.  80/1096/CEE  modificata  dalle
decisioni  del  Consiglio  del  7  aprile  1987,  n.  87/230/CEE;  la
decisione n. 82/18/CEE del 21 dicembre 1981; 
  Previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle  politiche
comunitarie; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 27 giugno 1991; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
eseguita in data 27 luglio 1991; 
  Considerato che e' necessario adottare misure  sanitarie  di  lotta
contro la peste suina classica  al  fine  di  rendere  il  territorio
nazionale esente da tale malattia e mantenerlo tale secondo le  norme
di cui alle direttive  e  decisioni  del  Consiglio  CEE,  citate  in
premessa; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) azienda: il complesso agricolo o la stalla, nella  quale  sono
tenuti o allevati animali della specie suina; 
    b) suino da allevamento: l'animale della  specie  destinato  alla
riproduzione o utilizzato a tale fine per  la  moltiplicazione  della
specie; 
    c) suino  da  ingrasso:  l'animale  della  specie  suina  che  e'
ingrassato ed e' destinato ad essere macellato al termine del periodo
di ingrasso ai fini della produzione di carne; 
    d) suino da macello: l'animale della specie  suina  destinato  ad
essere macellato senza inutili ritardi in un macello; 
    e) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi
clinici o lesioni post-mortem o reazioni agli  esami  di  laboratorio
effettuati conformemente all'art. 13 del presente  decreto,  tali  da
far sospettare la possibile presenza di peste suina; 
    f) suino affetto da peste suina: 
    1) ogni suino sul  quale  siano  stati  ufficialmente  constatati
sintomi clinici o lesioni post-mortem tipici della peste suina; 
    2) ogni suino sul quale  l'esistenza  della  malattia  sia  stata
ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio  eseguito
conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente decreto; 
    g)  veterinario  ufficiale:  il  veterinario   responsabile   del
servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio; 
    h) rifiuti  alimentari:  rifiuti  di  cucina,  di  ristorante  ed
eventualmente dell'industria di lavorazione della carne. 
  2. Si intende per: 
    a) azienda  ufficialmente  indenne  da  peste  suina,  un'azienda
situata al centro di una zona con un raggio di km 3 in cui  la  peste
suina non si sia manifestata da almeno 12 mesi, ed in cui: 
    1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno  dodici
mesi; 
    2) non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina  negli
ultimi dodici mesi; 
    3) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata
negli ultimi dodici mesi almeno; 
    b) provincia ufficialmente indenne da peste suina, una  provincia
in cui: 
    1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno  dodici
mesi; 
    2) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata
negli ultimi dodici mesi almeno; 
    3) le aziende non abbiano suini  vaccinati  negli  ultimi  dodici
mesi contro la peste suina. 
  3. Il territorio nazionale e' ufficialmente indenne da peste  suina
quando: 
    a) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno  dodici
mesi; 
    b) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata
negli ultimi dodici mesi almeno; 
    c) le aziende, in esso  presenti,  non  abbiano  suini  vaccinati
contro la peste suina. 
  4. Il territorio nazionale o un provincia di  esso  e'  indenne  da
peste suina classica, quando non sono stati accertati casi  di  peste
suina  classica  da  almeno  dodici   mesi   ed   e'   stato   emesso
riconoscimento in tal senso con decisione CEE. 
  5. Il Ministro della sanita' con propri decreti da' attuazione alle
decisioni CEE relative al riconoscimento di territorio nazionale o di
provincia ufficialmente indenne da peste suina classica, adottate  in
conformita'  di  quanto  previsto  dall'art.  7  della  direttiva  n.
80/1095/CEE. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La  legge  n.  34/1968  reca:  "Provvedimenti  per  la
          profilassi   della   peste  bovina,  della  pleuropolmonite
          contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica,  della  morva,
          della  peste equina, della peste suina classica e africana,
          della febbre catarrale degli  ovini  e  di  altre  malattie
          esotiche".
             -  La  legge  n.  183/1987  reca:  "Coordinamento  delle
          politiche  riguardanti  l'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari".    L'art.  11  demanda  al
          Governo  il  recepimento  di  direttive  o  raccomandazioni
          comunitarie,   mediante   regolamenti    o    altri    atti
          amministrativi  generali,  quando  non si tratti di materie
          gia' disciplinate con legge o coperte da riserva di legge.
             - La legge n. 218/1988 reca:  "Misure  di  lotta  contro
          l'afta  epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche  degli
          animali".
             - Il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, con il quale e'  stato
          approvato  il regolamento per la determinazione dei criteri
          di calcolo del valore di mercato degli  animali  abbattuti,
          ai  sensi  della  legge  2  giugno  1988,  n. 218, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  198/1989.
             - La direttiva n. 80/217/CEE (G.U.C.E.  n.  L  47/1980),
          modificata  con  direttive  n.  84/645/CEE  (G.U.C.E.  n. L
          339/1984) e n. 87/486/CEE (G.U.C.E.  n.  L  280/1987)  reca
          misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
             -  La direttiva n. 80/1095/CEE (G.U.C.E. n. L 325/1980),
          modificata con  decisione  n.  87/230/CEE  (G.U.C.E.  n.  L
          99/1987)  e  con  direttiva  n.  87/487/CEE  (G.U.C.E. n. L
          280/1987) reca condizioni per rendere il  territorio  della
          Comunita'  esente  dalla  peste suina classica e mantenerlo
          tale.
             - La decisione n. 80/1096/CEE (G.U.C.E. n. L  325/1980),
          modificata  con  decisioni  n.  87/230/CEE  (G.U.C.E.  n. L
          99/1987)  e  n.  82/18/CEE  concerne   l'instaurazione   di
          un'azione    finanziaria    della   Comunita',   in   vista
          dell'eradicazione della peste suina classica.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.