IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 1 con il quale il Ministro della sanita' puo' riconoscere il carattere infettivo e diffusivo di malattie e di conseguenza disporre l'applicazione di misure di polizia veterinaria; Vista la circolare n. 55 del 25 giugno 1954, concernente le istruzioni per applicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, ed in particolare l'art. 3 con il quale il Ministro della sanita' puo' predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, concernente il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218; Vista l'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968 concernente l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 26 aprile 1968; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 dell'8 giugno 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 2 aprile 1979, concernente la disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente la profilassi della peste suina classica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1981, con il quale viene data attuazione alle misure di lotta contro la peste suina classica stabilite dalle direttive del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE e dell'11 novembre 1980, n. 80/1101/CEE, cosi' come modificato dai decreti ministeriali 4 febbraio 1982 e 25 giugno 1982, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 12 febbraio 1982 e n. 184 del 7 luglio 1982; Viste le direttive del Consiglio dell'11 dicembre 1984, n. 84/645/CEE del 22 settembre 1987, n. 87/486/CEE che modificano la direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee dell'11 novembre 1980, n. 80/1095/CEE modificata dalla decisione del Consiglio del 7 aprile 1987, n. 87/230/CEE e dalla direttiva del Consiglio 22 settembre 1987, n. 87/487/CEE; la decisione del Consiglio dell'11 novembre 1980, n. 80/1096/CEE modificata dalle decisioni del Consiglio del 7 aprile 1987, n. 87/230/CEE; la decisione n. 82/18/CEE del 21 dicembre 1981; Previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 27 giugno 1991; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 27 luglio 1991; Considerato che e' necessario adottare misure sanitarie di lotta contro la peste suina classica al fine di rendere il territorio nazionale esente da tale malattia e mantenerlo tale secondo le norme di cui alle direttive e decisioni del Consiglio CEE, citate in premessa; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) azienda: il complesso agricolo o la stalla, nella quale sono tenuti o allevati animali della specie suina; b) suino da allevamento: l'animale della specie destinato alla riproduzione o utilizzato a tale fine per la moltiplicazione della specie; c) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che e' ingrassato ed e' destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne; d) suino da macello: l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello; e) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'art. 13 del presente decreto, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina; f) suino affetto da peste suina: 1) ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post-mortem tipici della peste suina; 2) ogni suino sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente decreto; g) veterinario ufficiale: il veterinario responsabile del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio; h) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne. 2. Si intende per: a) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda situata al centro di una zona con un raggio di km 3 in cui la peste suina non si sia manifestata da almeno 12 mesi, ed in cui: 1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi; 2) non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; 3) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno; b) provincia ufficialmente indenne da peste suina, una provincia in cui: 1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi; 2) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno; 3) le aziende non abbiano suini vaccinati negli ultimi dodici mesi contro la peste suina. 3. Il territorio nazionale e' ufficialmente indenne da peste suina quando: a) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi; b) la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno; c) le aziende, in esso presenti, non abbiano suini vaccinati contro la peste suina. 4. Il territorio nazionale o un provincia di esso e' indenne da peste suina classica, quando non sono stati accertati casi di peste suina classica da almeno dodici mesi ed e' stato emesso riconoscimento in tal senso con decisione CEE. 5. Il Ministro della sanita' con propri decreti da' attuazione alle decisioni CEE relative al riconoscimento di territorio nazionale o di provincia ufficialmente indenne da peste suina classica, adottate in conformita' di quanto previsto dall'art. 7 della direttiva n. 80/1095/CEE.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 34/1968 reca: "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche". - La legge n. 183/1987 reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". L'art. 11 demanda al Governo il recepimento di direttive o raccomandazioni comunitarie, mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali, quando non si tratti di materie gia' disciplinate con legge o coperte da riserva di legge. - La legge n. 218/1988 reca: "Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali". - Il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, con il quale e' stato approvato il regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198/1989. - La direttiva n. 80/217/CEE (G.U.C.E. n. L 47/1980), modificata con direttive n. 84/645/CEE (G.U.C.E. n. L 339/1984) e n. 87/486/CEE (G.U.C.E. n. L 280/1987) reca misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. - La direttiva n. 80/1095/CEE (G.U.C.E. n. L 325/1980), modificata con decisione n. 87/230/CEE (G.U.C.E. n. L 99/1987) e con direttiva n. 87/487/CEE (G.U.C.E. n. L 280/1987) reca condizioni per rendere il territorio della Comunita' esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale. - La decisione n. 80/1096/CEE (G.U.C.E. n. L 325/1980), modificata con decisioni n. 87/230/CEE (G.U.C.E. n. L 99/1987) e n. 82/18/CEE concerne l'instaurazione di un'azione finanziaria della Comunita', in vista dell'eradicazione della peste suina classica. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.