Art. 10. 1. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 4 da altre aziende, a seguito di movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, ovvero constati o ritenga che la malattia possa essere stata introdotta dall'azienda di cui al medesimo art. 4 in altre aziende, e' tenuto a porre sotto vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le aziende di cui trattasi, nel caso che le stesse siano situate nell'area territoriale di competenza dell'unita' sanitaria locale dove e' situata l'azienda di cui all'art. 4. Qualora il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che la peste suina possa essere stata introdotta da azienda o in aziende di unita' sanitarie locali diverse da quella nella quale e' situata l'azienda di cui al citato art. 4, ne da' immediata comunicazione telegrafica alle unita' sanitarie locali interessate che provvedono a porre sotto vigilanza ufficiale le aziende interessate, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Tale vigilanza verra' revocata soltanto quando il sospetto di presenza di peste suina nell'azienda di cui all'art. 4, sara' stato ufficialmente escluso. 2. Il veterinario ufficiale, qualora constati e ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 6 da altre aziende a seguito di movimenti di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, e' tenuto a sottoporre a vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le aziende di cui trattasi. 3. La vigilanza ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina, di procedere al censimento e al controllo dei movimenti dei suini e di intraprendere eventualmente l'applicazione di tutte o parte delle misure previste dall'art. 4, comma 1. 4. Le aziende nelle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'art. 6 in seguito a movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 4. 5. Se una azienda e' soggetta alle disposizini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorita' sanitaria competente per territorio puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini diversi da quelli che hanno provocato l'imposizione di tali misure, al fine del loro diretto trasporto ad un macello, sotto controllo ufficiale, per esservi immediatamente abbattuti. 6. Prima che tale autorizzazione venga concessa, il veterinario ufficiale effettua, su tutti i suini dell'azienda, un esame che permetta di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina. 7. L'autorita' sanitaria competente per territorio, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, puo' limitare le misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ad una parte dell'azienda ed ai suini che vi si trovano, purche' questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto.