Art. 10. 
  1. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base
di informazioni confermate dalle indagini, che la peste  suina  possa
essere stata introdotta nell'azienda  di  cui  all'art.  4  da  altre
aziende, a seguito di movimento di persone, di suini, di veicoli o di
altri mezzi, ovvero constati o ritenga che la malattia  possa  essere
stata introdotta dall'azienda di cui al  medesimo  art.  4  in  altre
aziende, e' tenuto a porre sotto vigilanza ufficiale, conformemente a
quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le aziende di  cui
trattasi, nel caso che le stesse siano situate nell'area territoriale
di competenza dell'unita' sanitaria locale dove e' situata  l'azienda
di cui all'art.  4.  Qualora  il  veterinario  ufficiale  constati  o
ritenga, sulla base di informazioni confermate, che  la  peste  suina
possa essere stata introdotta da  azienda  o  in  aziende  di  unita'
sanitarie locali diverse da quella nella quale e'  situata  l'azienda
di cui al citato art. 4, ne da' immediata  comunicazione  telegrafica
alle unita' sanitarie locali interessate che provvedono a porre sotto
vigilanza ufficiale le aziende interessate,  conformemente  a  quanto
disposto dal comma 3 del presente  articolo.  Tale  vigilanza  verra'
revocata soltanto quando il  sospetto  di  presenza  di  peste  suina
nell'azienda di cui all'art. 4, sara' stato ufficialmente escluso. 
  2. Il veterinario ufficiale, qualora constati e ritenga, sulla base
di informazioni confermate dalle indagini, che la peste  suina  possa
essere stata introdotta nell'azienda  di  cui  all'art.  6  da  altre
aziende a seguito di movimenti di persone, di suini, di veicoli o  di
altri  mezzi,  e'  tenuto  a  sottoporre   a   vigilanza   ufficiale,
conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le
aziende di cui trattasi. 
  3. La vigilanza ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente
qualsiasi sospetto di peste suina, di procedere al  censimento  e  al
controllo dei movimenti dei suini e  di  intraprendere  eventualmente
l'applicazione di tutte o parte delle misure  previste  dall'art.  4,
comma 1. 
  4. Le aziende nelle  quali  il  veterinario  ufficiale  constati  o
ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la
peste  suina  possa  essere  stata  introdotta  dall'azienda  di  cui
all'art. 6 in seguito a movimento di persone, di suini, di veicoli  o
di altri mezzi, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 4. 
  5. Se una azienda e' soggetta alle disposizini di cui ai commi 1  e
2  del  presente  articolo,  l'autorita'  sanitaria  competente   per
territorio puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei  suini  diversi
da quelli che hanno provocato l'imposizione di tali misure,  al  fine
del loro diretto trasporto ad un macello, sotto controllo  ufficiale,
per esservi immediatamente abbattuti. 
  6. Prima che tale autorizzazione  venga  concessa,  il  veterinario
ufficiale effettua, su tutti  i  suini  dell'azienda,  un  esame  che
permetta di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina. 
  7. L'autorita' sanitaria competente per territorio, qualora ritenga
che le condizioni lo permettano, puo' limitare le misure  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, ad una parte  dell'azienda  ed  ai
suini che vi si trovano, purche' questi ultimi siano stati stabulati,
governati e nutriti in modo nettamente distinto.