Art. 11. 
  1. L'autorita'  sanitaria  competente  per  territorio,  appena  la
diagnosi di peste suina  e'  stata  ufficialmente  confermata,  emana
l'ordinanza di zona infetta per un raggio minimo di 3 km  intorno  al
focolaio. 
  2. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati  i  limiti
territoriali entro i quali devono applicarsi le seguenti misure: 
    a) numerazione di tutti i suini esistenti nella zona, apposizione
di tabelle indicanti  la  malattia  ai  limiti  della  zona  infetta,
nonche' sulle porte di ogni  ricovero  infetto  situato  entro  detta
zona; 
    b) divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle  strade
pubbliche o private, ad eccezione del  trasporto  in  transito  nella
zona  per  ferrovia,  su  autostrada  e,  in   caso   di   necessita'
giustificata, sui grandi assi stradali; 
    c) divieto della pratica della monta itinerante; 
    d)  divieto  di   fiere   e   mercati,   esposizione   ed   altre
manifestazioni che comportino assembramenti di suini, ivi compresa la
raccolta e la distribuzione di suini ad opera di commercianti; 
    e) divieto della raccolta itinerante di carcasse di suini morti; 
    f)  divieto  di  introdurre  nella  zona  animali  recettivi,  ad
eccezione di quelli destinati alla immediata macellazione; 
    g) divieto durante i primi quindici giorni  di  trasferire  dalle
aziende in cui si trovano i suini esistenti nella zona  infetta.  Tra
il quindicesimo ed il  trentesimo  giorno,  i  suini  possono  uscire
dall'azienda in  cui  si  trovano  soltanto  per  essere  trasportati
direttamente e sotto controllo ufficiale a  un  macello  per  esservi
immediatamente abbattuti. Questo spostamento puo' essere  autorizzato
dall'autorita' sanitaria competente per territorio soltanto quando un
esame  effettuato  dal  veterinario  ufficiale  su  tutti   i   suini
dell'azienda  abbia  permesso  di  escludere  la  presenza  di  suini
sospetti di peste suina. 
  3. Le misure nella zona infetta, sono mantenute per  almeno  trenta
giorni dal momento dell'eliminazione di tutti  i  suini  dell'azienda
infetta o dei reparti di produzione di cui all'art. 8, nei  quali  si
trovano  soggetti  colpiti  da  peste  suina,  ovvero   dal   momento
dell'esecuzione nella azienda stessa delle  opportune  operazioni  di
pulizia e disinfezione in conformita'  delle  disposizioni  dell'art.
12. 
  4. Qualora, a causa del manifestarsi di nuovi casi di  malattia,  i
divieti di cui al comma 2 debbano essere mantenuti in vigore oltre  i
trenta giorni previsti e creino problemi di  stabulazione  dei  suini
per  motivi  di  protezione  degli  animali,  l'autorita'   sanitaria
competente per territorio puo', su richiesta motivata del  detentore,
autorizzare l'uscita dei suini  da  ingrasso  da  un'azienda  situata
nella zona infetta alle seguenti condizioni: 
    a) il veterinario  ufficiale  abbia  constatato  la  realta'  dei
fatti; 
    b) i suini siano stati esaminati, riconosciuti in buono stato  di
salute e trasportati direttamente all'azienda di destinazione,  senza
entrare in  contatto  con  altri  animali,  con  mezzi  di  trasporto
sottoposti alle opportune operazioni di pulizia e disinfezione  prima
e dopo l'impiego; 
    c) l'azienda di destinazione  sia  situata  nella  zona  infetta,
ovvero a meno di 20 km da essa e sia dotata dei necessari impianti di
stabulazione; 
    d) l'azienda di destinazione sia sottoposta, sin dall'arrivo  dei
suini, a vigilanza ufficiale per individuare immediatamente qualsiasi
sospetto di peste suina e per procedere al censimento ed al  conrollo
dei movimenti degli animali. 
  5. L'autorita' sanitaria competente per  territorio  puo'  altresi'
autorizzare, alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4,
il trasferimento dei suini da allevamento  tra  due  aziende  situate
nell'interno della zona infetta. 
  6. Le misure di vigilanza ufficiale di  cui  alla  lettera  d)  del
comma 4, sono mantenute  per  tutto  il  periodo  per  il  quale,  in
conformita' del secondo comma, rimangono in vigore le misure previste
nella zona infetta in cui e' situata l'azienda dalla  quale  i  suini
sono stati spediti.