Art. 11. 1. L'autorita' sanitaria competente per territorio, appena la diagnosi di peste suina e' stata ufficialmente confermata, emana l'ordinanza di zona infetta per un raggio minimo di 3 km intorno al focolaio. 2. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti territoriali entro i quali devono applicarsi le seguenti misure: a) numerazione di tutti i suini esistenti nella zona, apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta, nonche' sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona; b) divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, su autostrada e, in caso di necessita' giustificata, sui grandi assi stradali; c) divieto della pratica della monta itinerante; d) divieto di fiere e mercati, esposizione ed altre manifestazioni che comportino assembramenti di suini, ivi compresa la raccolta e la distribuzione di suini ad opera di commercianti; e) divieto della raccolta itinerante di carcasse di suini morti; f) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati alla immediata macellazione; g) divieto durante i primi quindici giorni di trasferire dalle aziende in cui si trovano i suini esistenti nella zona infetta. Tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno, i suini possono uscire dall'azienda in cui si trovano soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale a un macello per esservi immediatamente abbattuti. Questo spostamento puo' essere autorizzato dall'autorita' sanitaria competente per territorio soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti i suini dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina. 3. Le misure nella zona infetta, sono mantenute per almeno trenta giorni dal momento dell'eliminazione di tutti i suini dell'azienda infetta o dei reparti di produzione di cui all'art. 8, nei quali si trovano soggetti colpiti da peste suina, ovvero dal momento dell'esecuzione nella azienda stessa delle opportune operazioni di pulizia e disinfezione in conformita' delle disposizioni dell'art. 12. 4. Qualora, a causa del manifestarsi di nuovi casi di malattia, i divieti di cui al comma 2 debbano essere mantenuti in vigore oltre i trenta giorni previsti e creino problemi di stabulazione dei suini per motivi di protezione degli animali, l'autorita' sanitaria competente per territorio puo', su richiesta motivata del detentore, autorizzare l'uscita dei suini da ingrasso da un'azienda situata nella zona infetta alle seguenti condizioni: a) il veterinario ufficiale abbia constatato la realta' dei fatti; b) i suini siano stati esaminati, riconosciuti in buono stato di salute e trasportati direttamente all'azienda di destinazione, senza entrare in contatto con altri animali, con mezzi di trasporto sottoposti alle opportune operazioni di pulizia e disinfezione prima e dopo l'impiego; c) l'azienda di destinazione sia situata nella zona infetta, ovvero a meno di 20 km da essa e sia dotata dei necessari impianti di stabulazione; d) l'azienda di destinazione sia sottoposta, sin dall'arrivo dei suini, a vigilanza ufficiale per individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina e per procedere al censimento ed al conrollo dei movimenti degli animali. 5. L'autorita' sanitaria competente per territorio puo' altresi' autorizzare, alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, il trasferimento dei suini da allevamento tra due aziende situate nell'interno della zona infetta. 6. Le misure di vigilanza ufficiale di cui alla lettera d) del comma 4, sono mantenute per tutto il periodo per il quale, in conformita' del secondo comma, rimangono in vigore le misure previste nella zona infetta in cui e' situata l'azienda dalla quale i suini sono stati spediti.