Art. 12. 1. Le operazioni di disinfezione nel focolaio di peste suina devono essere effettuate sotto controllo del veterinario ufficiale conformemente alle disposizioni previste dall'art. 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Nota all'art. 12: - Articoli 63 e 64 del D.P.R. n. 320/1954: "Art. 63. - Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorita' sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci. Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45. Art. 64. - Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalita' stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, i carri che hanno servizio al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico. Se non e' possibile eseguire le predette operazioni nelle stazioni di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti. A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonche' i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico. Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le societa' esercenti le linee di navigazione aerea. Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli. Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta 'da disinfettare'. A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta 'disinfettato' e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione. La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario del comune. L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta 'disinfettato' il bollo del comune, la data e la propria firma. Nei casi di trasporto di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento".