Art. 12. 
  1. Le operazioni di disinfezione nel focolaio di peste suina devono
essere  effettuate  sotto   controllo   del   veterinario   ufficiale
conformemente alle disposizioni previste dall'art. 63 e seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 
 
          Nota all'art. 12:
             - Articoli 63 e 64 del D.P.R. n. 320/1954:
             "Art.  63.  -  Le  disinfezioni  nei  casi  previsti dal
          presente regolamento o comunque  disposte  dalle  autorita'
          sanitarie   devono   eseguirsi   sotto   la  vigilanza  dei
          veterinari comunali  o,  in  mancanza  di  essi,  di  altri
          veterinari all'uopo incaricati dai sindaci.
             Le  disinfezioni  nelle stazioni di confine, nei porti e
          negli  aeroporti  sono  eseguite  sotto  la  vigilanza  dei
          veterinari  incaricati del servizio ai sensi del precedente
          art. 45.
             Art. 64. - Le amministrazioni ferroviarie  e  tranviarie
          devono  far pulire, lavare e disinfettare, con le modalita'
          stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'
          pubblica, i  carri  che  hanno  servizio  al  trasporto  di
          animali,  di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24
          ore dallo scarico.
             Se non e'  possibile  eseguire  le  predette  operazioni
          nelle  stazioni di arrivo, i carri devono essere piombati e
          spediti  ad  una  stazione  vicina  dotata  dei   necessari
          impianti.
             A   cura  delle  stesse  amministrazioni  ferroviarie  e
          tranviarie, devono essere puliti, lavati e  disinfettati  i
          piani  caricatori  ed  ogni  altro  luogo  di  sosta  o  di
          passaggio degli animali nonche' i ponti mobili e tutti  gli
          attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico.
             Per   le  navi  che  hanno  trasportato  animali  devono
          provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione  i
          comandanti delle navi stesse.
             Per   gli   aeromobili  devono  provvedere  le  societa'
          esercenti le linee di navigazione aerea.
             Gli autoveicoli che  hanno  trasportato  animali  devono
          essere  puliti,  lavati e disinfettati subito dopo eseguito
          lo scarico. Se nel luogo ove questo  avviene  non  esistono
          adeguati   mezzi   per   compiere   le   dette  operazioni,
          l'autoveicolo deve essere condotto  a  vuoto  alla  propria
          autorimessa  o  ad  altra convenientemente attrezzata o nei
          posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati
          o i pubblici macelli.
             Gli  autoveicoli   non   disinfettati   devono   portare
          all'esterno   un   cartello   bianco  con  la  scritta  'da
          disinfettare'. A comprovare l'avvenuta  disinfezione  viene
          applicato  sugli  autoveicoli  un  cartello  giallo  con la
          scritta 'disinfettato' e sul quale devono essere apposti la
          data  ed   il   timbro   dell'impresa   che   ha   eseguito
          l'operazione.
             La  disinfezione  degli  autoveicoli,  nei  casi  in cui
          ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente
          regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la
          vigilanza del servizio veterinario del comune. L'incaricato
          della  vigilanza  deve  apporre sul cartello con la scritta
          'disinfettato' il bollo del comune, la data  e  la  propria
          firma.
             Nei casi di trasporto di animali infetti, in prova delle
          avvenute  disinfezioni,  il  veterinario  incaricato  della
          vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme
          al mod. 11 allegato al presente regolamento".