Art. 13. 1. L'autorita' sanitaria competente per territorio provvede affinche' i prelievi e gli esami di laboratorio, destinati a rilevare la presenza della peste suina classica, vengano effettuati in conformita' all'allegato I. 2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici di cui all'allegato I e' assicurato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia. 3. Il collegamento fra i laboratori nazionali per la peste suina dei Paesi aderenti alla CEE sara' assicurato da un laboratorio designato dalla Comunita'. 4. Con provvedimento del Ministro della sanita' puo' essere attribuito ad altro Istituto zooprofilattico sperimentale l'incarico di cui al comma 2. Sempre con provvedimento del Ministro della sanita' sono modificati, in conformita' delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 11 e 12 della direttiva n. 80/217/CEE del 22 gennaio 1980, gli adempimenti degli allegati I e III, l'elenco dei laboratori nazionali per la peste suina di cui all'allegato II, nonche' l'indicazione e i compiti del laboratorio per il coordinamento tra i laboratori nazionali di cui all'allegato IV.
Nota all'art. 13: - La direttiva n. 80/217/CEE e' gia' ricordata nelle note alle premesse.