Art. 13. 
  1.  L'autorita'  sanitaria  competente  per   territorio   provvede
affinche' i prelievi e gli esami di laboratorio, destinati a rilevare
la  presenza  della  peste  suina  classica,  vengano  effettuati  in
conformita' all'allegato I. 
  2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici di  cui
all'allegato   I   e'   assicurato   dall'Istituto    zooprofilattico
sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia. 
  3. Il collegamento fra i laboratori nazionali per  la  peste  suina
dei Paesi aderenti  alla  CEE  sara'  assicurato  da  un  laboratorio
designato dalla Comunita'. 
  4.  Con  provvedimento  del  Ministro  della  sanita'  puo'  essere
attribuito ad altro Istituto zooprofilattico sperimentale  l'incarico
di cui al comma  2.  Sempre  con  provvedimento  del  Ministro  della
sanita' sono modificati, in conformita' delle decisioni  adottate  in
applicazione degli articoli 11 e 12 della direttiva n. 80/217/CEE del
22 gennaio 1980, gli adempimenti degli allegati I e III, l'elenco dei
laboratori nazionali per la  peste  suina  di  cui  all'allegato  II,
nonche'  l'indicazione  e  i   compiti   del   laboratorio   per   il
coordinamento tra i laboratori nazionali di cui all'allegato IV. 
 
          Nota all'art. 13:
             -  La  direttiva  n.  80/217/CEE e' gia' ricordata nelle
          note alle premesse.