Art. 14. 
  1. Il Ministrero della sanita' italiano informa  la  Commissione  e
gli altri Stati membri, dell'epizootologia  e  dell'evoluzione  della
peste suina classica, secondo  le  modalita'  indicate  nell'allegato
III. 
  2. A tal fine i servizi veterinari delle  unita'  sanitarie  locali
sono tenuti al rispetto  degli  adempimenti  di  cui  alla  ordinanza
ministeriale 6 ottobre 1984.