Art. 14. 1. Il Ministrero della sanita' italiano informa la Commissione e gli altri Stati membri, dell'epizootologia e dell'evoluzione della peste suina classica, secondo le modalita' indicate nell'allegato III. 2. A tal fine i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali sono tenuti al rispetto degli adempimenti di cui alla ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984.