Art. 15. 1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 16, i suini nelle aziende di origine devono essere contrassegnati entro settanta giorni dalla nascita e comunque prima di essere trasferiti dalle aziende stesse conformemente a quanto eventualmente disposto dalle autorita' sanitarie locali o dalle unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.) competenti per territorio o dall'autorita' sanitaria regionale. 2. Qualora non siano state emanate disposizioni per la identificazione degli allevamenti, i suini entro settanta giorni e comunque prima di essere trasferiti dalle aziende di origine devono essere contrassegnati, a cura dei detentori, all'orecchio sinistro, con marchio a tatuaggio composto dalla sigla della provincia e dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l'allevamento. 3. L'indicazione del contrassegno di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato sul mod. 4 "Dichiarazione di provenienza degli animali" previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per il trasporto dei suini anche nell'ambito dello stesso comune. 4. L'esemplare della dichiarazione di provenienza di cui al comma 3, che scorta gli animali durante il trasporto, deve essere consegnato, al momento dello scarico, dal trasportatore al destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore successive all'arrivo degli animali a consegnarlo al Servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. 5. Ai fini di uniformare il sistema di identificazione degli allevamenti dei suini su tutto il territorio nazionale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto chi alleva suini e' tenuto a presentare al sindaco del comune nel quale e' ubicato l'allevamento, una dichiarazione in duplice copia contenente i seguenti dati, avvalendosi dell'allegato IV: a) cognome, nome e residenza del proprietario dei suini; nel caso in cui si tratti di societa', ragione sociale o denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA; b) comune, via o localita' e numero civico della azienda; c) cognome, nome e residenza della persona addetta all'allevamento, se diversa dal proprietario. 6. I dati suddetti devono essere trasmessi immediatamente dal comune all'U.S.L. competente per territorio che deve provvedere alla registrazione dei dati suddetti, assegnando a ciascun allevamento un numero progressivo comune per comune, che deve essere notificato al proprietario dell'allevamento stesso entro i termini piu' brevi. 7. Entro il termine indicato dal comma 5 i proprietari o i detentori dei suini devono istituire, ove non vi abbiano gia' provveduto, un registro di carico e scarico per ciascun allevamento, nel quale devono essere annotati i seguenti dati: a) consistenza dell'allevamento, con suddivisione per categorie e con registrazione delle nascite, data e numero dei suinetti nati, entro quindici giorni dal parto; b) acquisti (data, numero e categoria dei capi acquistati, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del venditore); c) suini morti (data del decesso, numero e categoria dei suini morti); d) suini macellati per uso familiare (data, numero e categoria); e) suini venduti (data della spedizione, numero dei suini spediti e categoria, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del compratore). 8. Ciascun registro esaurito deve essere conservato, a cura del proprietario, per almeno un anno dalla data dell'ultima registrazione effettuata.
Nota all'art. 15: - Art. 31 del D.P.R. n. 320/1954: "Art. 31. - I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigire dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle localita' di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art. 32, l'attestazione veterinaria della loro sanita', salvo il caso speciale di cui agli articoli 14 e 34 del presente regolamento. La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorita' portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono. Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorita' sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla localita' di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta. I capi stazione, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza. Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nel capi VII e IX del presente regolamento. Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorita' sanitaria per il periodo di tre mesi".