Art. 15. 
  1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  all'art.
16, i suini nelle aziende di  origine  devono  essere  contrassegnati
entro settanta giorni  dalla  nascita  e  comunque  prima  di  essere
trasferiti dalle aziende stesse conformemente a quanto  eventualmente
disposto dalle autorita' sanitarie locali o  dalle  unita'  sanitarie
locali  (UU.SS.LL.)  competenti  per  territorio   o   dall'autorita'
sanitaria regionale. 
  2.  Qualora  non  siano   state   emanate   disposizioni   per   la
identificazione degli allevamenti, i suini entro  settanta  giorni  e
comunque prima di essere trasferiti dalle aziende di  origine  devono
essere contrassegnati, a cura dei detentori,  all'orecchio  sinistro,
con marchio a tatuaggio composto dalla sigla della provincia e  dalle
ultime tre cifre del codice ISTAT riferite  al  comune  ove  ha  sede
l'allevamento. 
  3. L'indicazione del contrassegno di cui ai commi 1 e 2 deve essere
riportato sul mod. 4 "Dichiarazione  di  provenienza  degli  animali"
previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
febbraio 1954, n. 320, per il trasporto dei suini  anche  nell'ambito
dello stesso comune. 
  4. L'esemplare della dichiarazione di provenienza di cui  al  comma
3,  che  scorta  gli  animali  durante  il  trasporto,  deve   essere
consegnato,  al  momento  dello   scarico,   dal   trasportatore   al
destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore successive
all'arrivo  degli  animali  a  consegnarlo  al  Servizio  veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. 
  5. Ai fini  di  uniformare  il  sistema  di  identificazione  degli
allevamenti dei suini su tutto  il  territorio  nazionale,  entro  il
termine di  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto chi alleva suini e' tenuto a presentare al sindaco del comune
nel quale e' ubicato  l'allevamento,  una  dichiarazione  in  duplice
copia contenente i seguenti dati, avvalendosi dell'allegato IV: 
    a) cognome, nome e residenza del proprietario dei suini; nel caso
in cui si tratti di societa', ragione sociale o  denominazione,  sede
legale, codice fiscale e partita IVA; 
    b) comune, via o localita' e numero civico della azienda; 
    c)   cognome,   nome   e   residenza   della   persona    addetta
all'allevamento, se diversa dal proprietario. 
  6. I dati  suddetti  devono  essere  trasmessi  immediatamente  dal
comune all'U.S.L. competente per territorio che deve provvedere  alla
registrazione dei dati suddetti, assegnando a ciascun allevamento  un
numero progressivo comune per comune, che deve essere  notificato  al
proprietario dell'allevamento stesso entro i termini piu' brevi. 
  7. Entro il  termine  indicato  dal  comma  5  i  proprietari  o  i
detentori dei  suini  devono  istituire,  ove  non  vi  abbiano  gia'
provveduto, un registro di carico e scarico per ciascun  allevamento,
nel quale devono essere annotati i seguenti dati: 
    a) consistenza dell'allevamento, con suddivisione per categorie e
con registrazione delle nascite, data e  numero  dei  suinetti  nati,
entro quindici giorni dal parto; 
    b) acquisti  (data,  numero  e  categoria  dei  capi  acquistati,
estremi dei contrassegni di identificazione,  nome  e  domicilio  del
venditore); 
    c) suini morti (data del decesso, numero e  categoria  dei  suini
morti); 
    d) suini macellati per uso familiare (data, numero e categoria); 
    e) suini venduti (data della spedizione, numero dei suini spediti
e categoria, estremi dei  contrassegni  di  identificazione,  nome  e
domicilio del compratore). 
  8. Ciascun registro esaurito deve essere  conservato,  a  cura  del
proprietario, per almeno un anno dalla data dell'ultima registrazione
effettuata. 
 
          Nota all'art. 15:
             - Art. 31 del D.P.R. n. 320/1954:
             "Art.  31.  -  I  capi  delle  stazioni  ferroviarie   e
          tranviarie, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto
          e  gli  esercenti  autotrasporti,  prima  di  permettere il
          carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini,
          dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri
          ferroviari,  sulle   navi,   sugli   aeromobili   e   sugli
          autoveicoli,  con  destinazione  all'interno  - esclusi gli
          animali appartenenti alle forze  armate  -  devono  esigire
          dallo  speditore  una  dichiarazione  conforme  al  mod.  4
          allegato al presente regolamento, contenente  l'indicazione
          esatta  delle  localita'  di  provenienza e di destinazione
          degli animali stessi, l'assicurazione  che  essi  non  sono
          colpiti  da  divieto  di  spostamento  e, nei casi previsti
          dall'art.  32,  l'attestazione   veterinaria   della   loro
          sanita',  salvo  il caso speciale di cui agli articoli 14 e
          34 del presente regolamento.
             La dichiarazione firmata dall'interessato viene  redatta
          in  due  esemplari  da  controfirmarsi  entrambi  dal  capo
          stazione o  dall'autorita'  portuale  o  dal  direttore  di
          aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.
             Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per
          tre   mesi   nell'ufficio   di   partenza   a  disposizione
          dell'autorita' sanitaria; l'altro deve essere  allegato  ai
          documenti  di  spedizione  sino  alla  localita'  di ultima
          destinazione, per ogni eventuale richiesta.
             I capi stazione, le autorita' portuali, i  direttori  di
          aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione
          sopra  indicata  non  risulta  conforme al vero, non devono
          dare corso alla spedizione degli animali  ed  informano  il
          sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza.
             Per  gli  animali destinati all'alpeggio e per quelli in
          importazione, esportazione o transito valgono  i  documenti
          previsti nel capi VII e IX del presente regolamento.
             Gli  esercenti  autotrasporti  o  per  essi i conducenti
          degli autoveicoli devono rilasciare  agli  speditori  degli
          animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre
          e   figlia   conforme   al  mod.  5  allegato  al  presente
          regolamento.  Le  matrici  del  bollettario  devono  essere
          conservate e tenute a disposizione dell'autorita' sanitaria
          per il periodo di tre mesi".