Art. 16. 1. Al fine di consentire l'identificazione dei suini ed il controllo della movimentazione degli stessi, con decorrenza dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i suinetti, negli allevamenti di origine, entro e non oltre settanta giorni dalla nascita, e comunque prima di essere trasferiti dagli allevamenti stessi devono essere contrassegnati all'orecchio sinistro, a cura del proprietario dell'allevamento, con marchio a tatuaggio composto: a) dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l'allevamento; b) dalla sigla della provincia; c) dal numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dall'unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. Sono esentati dalla marchiatura di cui al comma 1 i riproduttori della specie suina iscritti nel libro genealogico italiano portanti sulla faccia esterna del padiglione auricolare destro, a norma del decreto ministeriale 23 ottobre 1986, il marchio a tatuaggio formato dalla sigla provinciale e dal numero di matricola progressivo. 3. I suini da allevamento o da ingrasso destinati alla riproduzione o alla produzione della carne introdotti dai Paesi comunitari o dai Paesi terzi devono essere contrassegnati, entro settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, con il marchio previsto al comma 1, preceduto dalla sigla automobilistica internazionale del Paese di provenienza. 4. I caratteri a stampa per i marchi di cui ai commi 1 e 2 dovranno avere un'altezza non inferiore a 0,5 centimetri sia per le lettere che per le cifre. 5. Dalla data prevista dal comma 1, per i suini da spostare anche nell'ambito dello stesso comune e per qualsiasi destinazione, il trasportatore e' tenuto ad esigere da chi spedisce i suini che alla dichiarazione di provenienza degli animali prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, mod. n. 4, sia unita la dichiarazione di cui all'allegato V del presente decreto, nella quale per ciascun gruppo di suini portanti lo stesso marchio venga riportato il numero dei capi e la relativa indicazione del marchio previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo oppure ai commi 1 o 2 dell'art. 15, nel caso si tratti di suini marcati prima della data prevista dal comma 1 del presente articolo. 6. L'esemplare della dichiarazione di cui all'allegato V che scorta gli animali durante il trasporto deve essere consegnato al momento dello scarico, unitamente al citato modello n. 4, dal trasportatore al destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore succes- sive all'arrivo degli animali, a consegnarlo al servizio veterninario dell'U.S.L. competente per territorio.
Note all'art. 16: - Il D.M. 23 ottobre 1986 reca il regolamento del libro genealogico della specie suina e registro anagrafico dei meticci. - Per il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 320/1954 si veda nota all'art. 15.