Art. 16. 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'identificazione  dei  suini  ed  il
controllo della  movimentazione  degli  stessi,  con  decorrenza  dal
centoventesimo giorno dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, i suinetti, negli allevamenti di origine, entro e non  oltre
settanta giorni dalla nascita, e comunque prima di essere  trasferiti
dagli allevamenti stessi devono  essere  contrassegnati  all'orecchio
sinistro, a cura del proprietario  dell'allevamento,  con  marchio  a
tatuaggio composto: 
    a) dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove
ha sede l'allevamento; 
    b) dalla sigla della provincia; 
    c) dal  numero  progressivo  assegnato  all'allevamento  su  base
comunale dall'unita' sanitaria locale competente per territorio. 
  2. Sono esentati dalla marchiatura di cui al comma 1 i riproduttori
della specie suina iscritti nel libro genealogico  italiano  portanti
sulla faccia esterna del padiglione auricolare destro,  a  norma  del
decreto ministeriale 23 ottobre 1986, il marchio a tatuaggio  formato
dalla sigla provinciale e dal numero di matricola progressivo. 
  3. I suini da allevamento o da ingrasso destinati alla riproduzione
o alla produzione della carne introdotti dai Paesi comunitari  o  dai
Paesi terzi  devono  essere  contrassegnati,  entro  settantadue  ore
dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, con il marchio previsto
al comma 1, preceduto dalla sigla automobilistica internazionale  del
Paese di provenienza. 
  4. I caratteri a stampa per i marchi di cui ai commi 1 e 2 dovranno
avere un'altezza non inferiore a 0,5 centimetri sia  per  le  lettere
che per le cifre. 
  5. Dalla data prevista dal comma 1, per i suini da  spostare  anche
nell'ambito dello stesso comune  e  per  qualsiasi  destinazione,  il
trasportatore e' tenuto ad esigere da chi spedisce i suini  che  alla
dichiarazione di provenienza degli animali prevista dall'art. 31  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, mod. 
n. 4, sia unita la dichiarazione di cui all'allegato V  del  presente
decreto, nella quale per ciascun gruppo di suini portanti  lo  stesso
marchio venga riportato il numero dei capi e la relativa  indicazione
del marchio previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo  oppure  ai
commi 1 o 2 dell'art. 15, nel caso si tratti di suini  marcati  prima
della data prevista dal comma 1 del presente articolo. 
  6. L'esemplare della dichiarazione di cui all'allegato V che scorta
gli animali durante il trasporto deve essere  consegnato  al  momento
dello scarico, unitamente al citato modello n. 4,  dal  trasportatore
al destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore succes-
sive all'arrivo degli animali, a consegnarlo al servizio veterninario
dell'U.S.L. competente per territorio. 
 
          Note all'art. 16:
             -  Il D.M. 23 ottobre 1986 reca il regolamento del libro
          genealogico della specie suina e  registro  anagrafico  dei
          meticci.
             -  Per  il  testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 320/1954 si
          veda nota all'art. 15.