Art. 18. 
  1. Qualora in un'area territoriale venga constatata in una  o  piu'
unita' di produzione o in una o piu' aziende  la  presenza  di  peste
suina, ad integrazione delle misure di polizia veterinaria  adottate,
il Ministero della sanita' puo' consentire che l'autorita'  sanitaria
competente  per  territorio  disponga  la  vaccinazione   antipestosa
d'urgenza delle unita' di produzione o delle aziende minacciate o  di
altre aziende di suini, situate in una determinata area. 
  2. La vaccinazione antipestosa d'urgenza puo'  essere  limitata  ai
suini di una linea di produzione o estesa a tutti i suini. 
  3. Tutti i suini vaccinati devono essere contrassegnati in  maniera
durevole secondo le direttive impartite  a  tal  fine  dal  Ministero
della sanita'.