Art. 18. 1. Qualora in un'area territoriale venga constatata in una o piu' unita' di produzione o in una o piu' aziende la presenza di peste suina, ad integrazione delle misure di polizia veterinaria adottate, il Ministero della sanita' puo' consentire che l'autorita' sanitaria competente per territorio disponga la vaccinazione antipestosa d'urgenza delle unita' di produzione o delle aziende minacciate o di altre aziende di suini, situate in una determinata area. 2. La vaccinazione antipestosa d'urgenza puo' essere limitata ai suini di una linea di produzione o estesa a tutti i suini. 3. Tutti i suini vaccinati devono essere contrassegnati in maniera durevole secondo le direttive impartite a tal fine dal Ministero della sanita'.