Art. 2. 
  1. Qualunque caso, anche solo sospetto, di peste suina classica  e'
denunciato all'autorita' sanitaria competente per territorio. 
  2.  Se  la  diagnosi  di  peste  suina  classica  e'  ufficialmente
confermata dal laboratorio, il veterinario ufficiale ne da' immediata
comunicazione telefonica  al  Ministero  della  sanita'  -  Direzione
generale dei servizi veterinari, con le informazioni o i dati di  cui
al punto 1 dell'allegato III. 
  3. Successivamente il veterinario ufficiale completera' le  notizie
sul focolaio inviando al Minstero della sanita' - Direzione  generale
dei servizi veterinari - una relazione contenente le informazioni  di
cui al punto 2 del citato allegato III.