Art. 2. 1. Qualunque caso, anche solo sospetto, di peste suina classica e' denunciato all'autorita' sanitaria competente per territorio. 2. Se la diagnosi di peste suina classica e' ufficialmente confermata dal laboratorio, il veterinario ufficiale ne da' immediata comunicazione telefonica al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, con le informazioni o i dati di cui al punto 1 dell'allegato III. 3. Successivamente il veterinario ufficiale completera' le notizie sul focolaio inviando al Minstero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari - una relazione contenente le informazioni di cui al punto 2 del citato allegato III.